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Esenzione IMU per i coniugi che vivono in città diverse, indicando l'immobile come abitazione principale

Non si applica l'imu a due immobili ove vivono i coniugi in comuni diversi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, notificato dal Comune in rettifica per parziale pagamento dell'imposta, in quanto dall'ammontare calcolato, lo stesso comune aveva detratto l'importo di euro 55 per la cosiddetta mini-Imu versata all'epoca.

Con tale avviso il Comune chiedeva il pagamento di complessivi curo 1674,00 per imposta non versata, interessi e sanzione, per l'abitazione principale che la ricorrente possedeva a titolo di proprietà nel territorio comunale.

Tuttavia, la ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo dell'Imu in quanto l'immobile in questione era detenuto a titolo di proprietà al 100% e adibito ad abitazione principale della medesima; difatti, esso costituiva dimora abituale nonché residenza anagrafica del proprio nucleo familiare composto dalla ricorrente e dal proprio figlio.

Pertanto in applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 201/2011 l'immobile era completamente esentato dal pagamento del tributo.

In ogni caso, insiste la ricorrente, qualora il comune ritenesse di non applicare l'esenzione in quanto il coniuge della ricorrente risiede in un diverso comune, rileva che la norma invocata (articolo 13, comma 2, del decreto-legge 201/2011 ) prevede una sola agevolazione qualora la residenza dei coniugi sia stabilita in due immobili diversi nello stesso comune; perciò, nel caso di specie, tale limitazione non sarebbe applicabile in quanto si tratta di immobili ubicati in comuni diversi.

La facciata è una componente essenziale del fabbricato

Il ragionamento della Commissione Tributaria. Secondo i giudici, in nessuna parte del dato normativo è possibile individuare dei riferimenti che consentano di giungere a conclusioni diverse a seconda che la persona che non dimora nell'abitazione principale sia un figlio o il coniuge; perciò sarebbe arbitrario e del tutto contra legem escludere l'esenzione se non dimori il coniuge e invece consentirla se non dimori un figlio.

Del resto, occorre interpretare il dato normativo con l'evoluzione sociale, cui corrisponde anche il nuovo dettato normativo in tema di Imu: mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in un'unica abitazione, nell'attuale periodo storico è sempre più frequente l'eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti, per motivi di lavoro o di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi.

Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto.

In conclusione, la applicazione concreta non potrà prescindere dal riscontro circa la effettività dei requisiti richiesti: in particolare, oltre al requisito della residenza nel comune ove è situato l'immobile, che solitamente non richiede controlli difficili, occorre che sia certa l'effettività del domicilio in una abitazione diversa da quella degli altri familiari: nell'effettuare tale riscontro sarà onere delle parti introdurre elementi di prova a dimostrazione delle rispettive posizioni e, in caso di contenzioso, sarà compito del giudice accertare l'esistenza o meno del diritto all'esenzione. Nella fattispecie, il giudice ha accolto il ricorso.

Principio di diritto. Se marito e moglie vivono in città diverse, indicando ciascuno l'immobile di proprietà come abitazione principale, entrambi hanno diritto all'esenzione Imu perché i presupposti per il beneficio fiscale sono soltanto la residenza anagrafica e la dimora abituale nei locali.

Nota.

La legge di bilancio 2020 n. 160/19, ha eliminato definitivamente la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge. Ad ogni modo, la presente decisione è importante e vale comunque per il contenzioso pregresso.

CTP Bologna dell'11 dicembre 2019 n. 914

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