La vicenda. Con sentenza, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva respinto il ricorso proposto da Tizio contro l'avviso di accertamento per infedele denuncia ed irrogazione di sanzioni, con il quale il Comune, ai fini Tarsu in relazione all'anno 2010, aveva contestato al contribuente la maggiore superficie tassabile (mq 192) a fronte di quella dichiarata (mq 120), liquidando la maggiore imposta ed irrogando la relativa sanzione.
La CTR, in particolare, riteneva reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui era stata accertata la violazione (2009).
Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 70, 72 e 76, per avere la CTR ritenuto reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche negli anni successivi a quello di accertamento della violazione.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo la Corte di legittimità, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo; d'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. n. 18122 del 2009; nello stesso senso, Cass. n. 10796 del 2010, Cass. n. 6950 del 2014, Cass. n. 31749 del 2018, Cass. n. 13486 del 2019).
In conclusione, la sentenza impugnata, ritenendo reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui è stata accertata la violazione, si è quindi conformata ai richiamati principi giurisprudenziali. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
Principio di diritto: "Il contribuente è tenuto a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria per la tassa rifiuti e non deve rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, a ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo".
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