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Niente IMU sugli immobili delle cooperative edilizie di abitazione non ancora assegnate ai soci.

Cooperative edilizie ed esenzione IMU
Dott. Domenico Pirrò 

Secondo la Risoluzione del Mef l'esenzione dall'IMU vale anche per le cooperative edilizie di abitazione allorquando non abbiano ancora assegnato gli immobili ai rispettivi soci

Con Risoluzione n. 9/DF, del 5 novembre 2015, il Ministero dell'Economia rispondendo ad un quesito ha precisato che l'esenzione dall'IMU prevista sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle "imprese" vale anche per le cooperative edilizie di abitazione allorquando non abbiano ancora assegnato gli immobili ai soci.

L'inquadramento giuridico della fattispecie per il Ministero dell'Economia vale anche ai fini della TASI.

Lo ha chiarito il MEF, nella risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015, in risposta ad un quesito sottoposto al suo esame e concernente l'assoggettabilità all'IMU delle unità immobiliari non ancora assegnate ai soci da parte delle cooperative edilizie di abitazione.

Il Dicastero, per rispondere al quesito formulato da un contribuente, si è soffermato innanzitutto sulla qualificazione soggettiva delle cooperative edilizie di abitazione ai fini della disciplina dell'IMU e della TASI.

L'art. 13, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fino a quando tale destinazione permanga e, in ogni caso, sempreché non vengano locati.

Nonostante tale tributo abbia natura prettamente patrimoniale - motivo per cui da sempre è stato duramente criticato - appare comunque evidente la ratio della disposizione citata che mira ad impedire che il tributo locale vada a colpire situazioni non immediatamente espressive di una generale capacità alla contribuzione.

Analoga disposizione tuttavia non è però prevista per gli immobili non ancora assegnati in proprietà ai soci da parte delle cooperative edilizie di abitazione considerate a mutualità cosiddetta "pura" in quanto possono operare solo con i soci e non già anche con i terzi.

Sarebbe evidente, quindi, la disparità di trattamento fiscale tra queste ultime e le "imprese" di costruzione di immobili.

Infatti, almeno sotto il profilo sostanziale, un immobile detenuto da una cooperativa di abitazione e non ancora assegnato ad un socio è equiparabile a quello posseduto dall'impresa costruttrice e non ancora venduto.

Quindi, non si vedrebbe ragione alcuna per escludere dal beneficio dell'esenzione IMU, a parità di ogni altra condizione, gli immobili non ancora assegnati ai soci da parte delle cooperative di abitazione.

Di ciò ne ha preso evidentemente atto il MEF che si è soffermato, ai fini della risoluzione della questione, sulla qualificazione soggettiva delle cooperative edilizie di abitazione e sulla nozione di "imprese costruttrici" contenuta nella disposizione esentativa di cui art. 13, comma 9 bis citato.

Secondo l'orientamento del MEF, per altro in linea con quanto a suo tempo precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 182/E del 1986, le cooperative edilizie di abitazione rientrerebbero nella nozione di "imprese costruttrici".

In quest'ultima risoluzione richiamata dal citato Dicastero si legge, infatti, che "nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci".

L'interpretazione fornita dal MEF equipara, nella sostanza, il trattamento fiscale ai fini dell'IMU delle unità immobiliari delle cooperative di abitazione non ancora assegnate ai soci con le "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari" per le quali l'esenzione dal pagamento dell'imposta è espressamente previsto dal comma 707, dell'art. 1, della legge n. 147/2014 (legge di Stabilità 2014) che ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) articolata, come noto, nelle sue tre componenti Imu, Tari e Tasi.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF si deve ritenere, quindi, che solo con il passaggio formale dell'abitazione dalla cooperativa edilizia all'assegnatario, venendo meno una causa di esclusione, sorge il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione (IMU e TARI), sempreché non ricorrano altre circostanze che esonerano il soggetto passivo dal pagamento del tributo normativamente disciplinate (come nell'ipotesi della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o come previsto per le unità immobiliari possedute nello Stato dai citati iscritti all'AIRE e non locate o date in comodato) oppure allorquando i Comuni abbiano esercitano la facoltà di "assimilare" l'immobile all'"abitazione principale" (come nel caso dell'unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata).

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