Il Comune aveva richiesto la maggiore Imu su un immobile di proprietà sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico per il quale, per l'anno in questione, la società aveva versato l'imposta comunale in misura ridotta
Le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di "beni culturali". La tutela, protezione e conservazione degli immobili dichiarati dal Ministero "di particolare interesse storico artistico" è regolata dal Decreto Legislativo n 42/2004.
Accanto a questa normativa civilistica, anche il legislatore tributario è intervenuto al fine di compensare gli obblighi di conservazione e manutenzione di questi immobili.
Si tratta, infatti, di immobili che detengono un vincolo di destinazione e di trasferimento a carico dei proprietari.
A partire dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore l'articolo 10 del D.Lgs. n 23/2011 e l'articolo 26 del D.Lgs. n 104/2013 (Normative che hanno attuato una completa riforma dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso).
Detto ciò, gli immobili di interesse storico artistico hanno una particolare disciplina ai fini IMU e TASI da adottare.
In particolare, la disciplina IMU e TASI prevede una agevolazione non di poco conto per i titolari di diritti reali su questi immobili.
Si tratta della possibilità di ottenere una riduzione del 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile IMU e TASI. Questo è quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n 201/11.
Per poter applicare l'agevolazione è necessario che l'immobile sia tra quelli di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n 42/2004. Ovvero un immobile di interesse storico, artistico o architettonico.
Analogamente a quanto previsto per l'IMU la riduzione del 50% della base imponibile deve applicarsi anche alla TASI.
Questo in quanto le due imposte presentano la stessa modalità dei calcoli della base imponibile
La vicenda. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della Società Beta avverso l'avviso di accertamento a cui mezzo era stato contestato l'avvenuto versamento nella misura e parziale dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2012 relativamente al fabbricato cittadino posseduto in piazza e circa il quale la società proprietaria aveva invece ritenuto di avvalersi della particolare riduzione del 50% contemplata nella disciplina dell'imposta medesima per l'edificio, risalente all'anno 1831, in quanto dichiarato di particolare interesse artistico e divenuto quindi soggetto alla tutela di cui alla legge n. 1089/1939.
Secondo la Commissione, quell'agevolazione legislativa, dettata in considerazione delle maggiori spese di mantenimento e manutenzione richieste per preservare l'immobile, trovava applicazione quando, nella specie, il vincolo conservativo fosse parziale, per riguardarne esclusivamente la facciata, e ciò alla stregua di un analogo principio interpretativo espresso in una decisione del giudice di legittimità in tema di ICI.
Per le suesposte ragioni, il Comune di Milano aveva impugnato il predetto provvedimento deducendo l'erroneità di tale conclusione posta nell'impugnata sentenza per esservisi equiparata, ai fini agevolativi, l'ipotesi dell'Edificio interamente vincolato al caso di sua sottoposizione parziale (eventualmente in minimale entità) al vincolo conservativo, vertendosi in ipotesi fattuali del tutto dissimili fra loro ed ostative pertanto - si assume - ad un trattamento fiscale di eguale facilitazione.
Il ragionamento della Commissione regionale. Il Collegio regionale, partendo dal tenore letterale dell'articolo 13.3 lettera a) del Dl 201/2011, in cui in cui si dispone essere la base imponibile dell'imposta municipale propria ridotta del 50% «per i fabbricati di interesse storico o artistico», ammette che la norma fa riferimento al fabbricato nella sua complessità, come sottolineato dal Comune appellante ma, proprio alla stregua di tale formulazione, non risulta possibile distinguere segnatamente una componente essenziale dello stesso fabbricato quale è certamente la facciata.
Del resto, la commissione provinciale, aveva accolto il ricorso della società proprietaria in considerazione della ratio della norma agevolativa: l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di conservazione che il proprietario è tenuto ad affrontare per preservare le caratteristiche dell'immobile vincolato, anche quindi nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile (nel caso di specie la facciata). In conclusione, la Commissione regionale ha rigettato l'appello del comune di Milano e per l'effetto ha considerato valido il provvedimento della commissione provinciale, ed ha stabilito che "la riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico non può essere negato se il vincolo è solo sulla facciata in quanto essa è certamente una componente essenziale del fabbricato quale componente costitutiva dello stesso". (Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia N. 5396 del 12 dicembre 2018)
I precedenti in tema di ICI. In proposito i giudici di legittimità hanno precisato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. (Corte di Cassazione, Sezione TRI civile Ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29194.In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza appellata che aveva negato l'agevolazione in relazione ad un immobile sottoposto a vincolo "ex lege" n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ma oggetto di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che l'avevano mantenuta inalterata).
In altro precedente, in applicazione del suindicato principio, la cassazione ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l'agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo "ex lege" n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala (Corte di Cassazione, Sezione TRI civile Sentenza 14 maggio 2010, n. 11794).
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