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Impugnazione delibera: se l'amministratore non propone appello, i condòmini non possono far nulla.

In una vertenza concernente l'impugnazione di una delibera assembleare, chi è legittimato a promuovere il gravame contro la decisione del grado precedente?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La rappresentanza dell'amministratore

I poteri di rappresentanza del condominio sono il riflesso processuale delle attribuzioni sussistenti in capo all'amministratore in ambito sostanziale: l'amministratore ha sul piano processuale i medesimi poteri sanciti per la gestione del condominio.

Quando il regolamento o l'assemblea del condominio estendono i compiti oltre il dettato di queste norme, l'ampliamento dei poteri dell'amministratore è a tutto campo, compresa la sfera giudiziaria.

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica; esso sta in giudizio nella persona dell'amministratore. In ogni caso, le notificazioni e comunicazioni processuali al condominio sono effettuate al domicilio dell'amministratore.

La norma di riferimento è l'art. 1131 c.c. che chiarisce la legittimazione attiva e passiva del mandatario dello stabile.

L'amministratore può promuovere le liti contro i condomini o i terzi nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge o dal regolamento condominiale, salvo le azioni concernenti diritti reali (Cons. Stato Sez. V, 01/12/1997, n. 1467).

Interlocutore processuale passivo

Dal lato passivo, l'amministratore è colui che viene chiamato in giudizio in qualità di rappresentante del condominio. Poiché -come detto sopra- il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, l'azione intentata nei suoi confronti vede come interlocutore processuale il solo mandatario dell'edificio, pur essendovi la possibilità per il singolo condomino di intervenire nel giudizio. La domanda può essere proposta sia dai condomini, sia dai terzi.

In tutti i casi, l'edificio si costituisce nel processo nella persona dell'amministratore.

Anche l'impugnazione di una decisione assembleare da parte del singolo condomino vede come soggetto passivo del procedimento l'incaricato della gestione dello stabile, al pari del giudizio avente a oggetto l'uso dei beni comuni.

Legittimazione passiva esclusiva

Come di recente affermato dal supremo Collegio con la decisione n. 19609 del 18 settembre 2020, trattasi di consolidato orientamento: l'amministratore ha la legittimazione passiva esclusiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).

L'azione promossa dal condomino assente o dissenziente di contestazione della ripartizione delle spese per le cose ed i servizi collettivi (di cui all'impugnata delibera) ha ad oggetto un interesse comune dei condomini, in contrapposizione all'interesse particolare del condomino attore.

La conclusione è che l'unico legittimato passivo è l'amministratore.

L'oggetto della impugnazione

Importante principio che la Cassazione fa discendere è il seguente: "non va consentita l'impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacché, nelle cause di quest'ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo finisce per escludere la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condomino" (Cass. 18/9/2020 n. 19609).

Conferma è data dalla sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 10934 del 18 aprile 2019, dove si è posto l'accento sulla facoltà di impugnare spettante in capo al singolo condomino in funzione della ritenuta necessità di tutela dei suoi diritti di comproprietario, quindi per "pro quota" delle cose e servizi comuni.

Il confine sta nella richiesta di tutela.

Valore impugnazione delibera condominiale

L'intervento dei condomini in adesione alla posizione del condominio

Se il condominio si costituisce affermando la validità della delibera assembleare impugnata e altri condomini aderiscono alla posizione del condominio, l'intervento che questi pongono in essere ha natura di intervento adesivo dipendente.

Ciò significa che i singoli aderenti non hanno una posizione attiva autonoma, dipendendo la loro sorte da come processualmente opera il soggetto al cui favore hanno svolto l'intervento.

Se il condominio dovesse prestare acquiescenza alla sentenza, il condomino interventore adesivo dipendente non ha la legittimazione ad impugnare la statuizione, né in via principale né in via incidentale, non assumendo la veste di parte del giudizio.

Impugnazione delibera e compensazione spese

Importante principio è che l'impugnazione di una delibera assembleare comporta fra i condomini che sono stati parte del giudizio una vera e propria situazione di litisconsorzio processuale.

Da ciò consegue che se la sentenza che ha statuito su questa impugnazione venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei pretermessi che sono stati precedentemente parti perché si tratta di una causa inscindibile.

Ciò in quanto sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione: per tutti è la decisione finale che deve fare stato, non dovendo crearsi ipotesi di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri.

La conclusione della Cass. n. 19609/2020

Alla luce di tutti questi principi, la Cassazione n. 19609/2020 ha concluso per l'inammissibilità del ricorso promosso dal condomino che era stato nel corso dei precedenti giudizi interveniente adesivo dipendente al condominio, risultando quindi non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio.

Trattandosi di interventore adesivo dipendente, non si qualifica come parte in causa e pertanto la sua impugnazione non ha valore.

Non avendo l'interventore potere autonomo di impugnazione, il Supremo Collegio ha concluso che non si rende necessario entrare nel merito delle questioni della fattispecie, essendo sufficiente dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa per carenza di legittimazione in capo al ricorrente.

Sentenza
Scarica Cass. 18 settembre 2020 n. 19609
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