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Quorum per deliberare l'installazione dell'impianto satellitare condominiale

Impianto satellitare condominiale, procedura di deliberazione e maggioranze deliberative.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

L'installazione di un impianto satellitare condominiale, anche detto centralizzato, è un'innovazione deliberabile dall'assemblea con una maggioranza semplificata rispetto all'ordinaria maggioranza prevista per le innovazioni.

Non solo: a determinate condizioni, la convocazione dell'assemblea per la decisione sull'argomento è obbligatoria per l'amministratore di condominio che dovesse essere sollecitato in tal senso.

L'argomento mantiene un certo margine d'incertezza, in quanto la normativa extra codicistica utilizza una qualificazione - quella di innovazione necessaria dettata dalla legge n. 66/2001 - che mal si concilia con le consuete declinazioni codicistiche della nozione d'innovazione, sebbene la legge n. 220 del 2012, novellando tra gli altri l'art. 1120 c.c., abbia reso più chiaro il procedimento deliberativo.

Un quesito sottopostoci da un nostro lettore ci aiuterà nell'approfondimento della tematica in esame.

Installazione dell'impianto satellitare condominiale, il quesito

Scrive il nostro lettore: «Buongiorno amici di Condominioweb! Vi espongo il mio caso: un mio vicino ha chiesto all'amministratore di convocare un'assemblea per l'installazione di un impianto satellitare condominiale.

Richiede la convocazione urgente perché dice che un'impresa di sua conoscenza propone un'offerta molto vantaggiosa, ma con scadenza entro il prossimo mese.

L'amministratore gli ha risposto che se ne parla nella prossima assemblea annuale, a meno che non presentino richiesta di convocazione straordinaria almeno due condòmini. Le cose stanno così?

Non solo: il mio dirimpettaio, venuto a conoscenza del fatto, ha detto che non gli interessa perché lui ha già il suo impianto individuale e che se fosse costretto voterebbe contro. Dice che così ha il diritto di non partecipare alla spesa. È vero?

Grazie, siete sempre molto chiari!».

Grazie al nostro lettore, speriamo di mantenere le aspettative anche in questo caso.

Installazione dell'impianto satellitare condominiale, il procedimento

Partiamo dalle norme di legge che, dicevamo, ci confortano per chiarezza e consentono, almeno per il primo quesito, di dare una risposta molto chiara al nostro lettore.

L'art. 1120, secondo comma, c.c. specifica che è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio la deliberazione dell'installazione di «impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze […]».

Quorum deliberativi certamente più bassi di quelli dettati per le innovazioni in generale, di cui al primo comma dell'art. 1120 c.c., le quali, in ragione della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 1136 c.c. necessitano sempre del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Quando un'innovazione deve ritenersi vietata perché rende inservibili le cose comuni anche ad un solo condominio?

Come si può addivenire a questa decisione, o meglio quale il procedimento di convocazione dell'assemblea?

Tre, in sostanza, le alternative possibili:

1) convocazione di un'assemblea straordinaria su iniziativa dell'amministratore (anche su sollecitazione di un solo condòmino);

2) convocazione di un'assemblea straordinaria su iniziativa dell'amministratore sollecitato da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale dell'edificio, con la possibilità per detti i condòmini di convocare l'assemblea in caso di mancata convocazione da parte dell'amministratore entro dieci giorni dalla richiesta (art. 66 disp. att. c.c.);

3) convocazione di un'assemblea straordinaria su iniziativa dell'amministratore in seguito a richiesta di un condòmino sulla base di una richiesta che per essere vincolante ai fini della convocazione, ai sensi dell'art. 1120, terzo comma, c.c. deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

In tale ultimo caso, l'omessa convocazione può portare alla revoca giudiziale per gravi irregolarità. Ecco, quindi, che l'amministratore del nostro lettore deve convocare l'assemblea anche se richiesto nelle forme indicate al numero 3) e non solo dietro richiesta di due condòmini.

Installazione dell'impianto satellitare condominiale, le possibili obiezioni

L'installazione dell'impianto satellitare condominiale, specifica il n. 3 del secondo comma dell'art. 1120 c.c., è possibile purché la sua installazione non comporti «modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto».

Ai sensi del successivo quarto comma, poi, devono generalmente considerarsi vietate quelle innovazioni che «possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

Rifacimento dell'impianto TV centralizzato: maggioranze necessarie e ripartizione delle spese

Si tratta di valutazioni che, salvo il caso di evidenti violazioni di legge, vanno eseguite caso per caso, spesso alla luce di specifici accertamenti di carattere tecnico, ovvero di valutazioni di tipo estetico.

Installazione dell'impianto satellitare condominiale, l'utilizzazione separata

La decisione sull'installazione di un impianto satellitare condominiale è certamente una decisione a carattere innovativo.

Il decreto legge n. 5/2001, convertito con legge n. 66/2001, ha specificato che questo genere d'innovazioni rappresentano una innovazione necessaria.

Che cosa vuol dire innovazione necessaria? La formulazione, si diceva, non è chiara, anzi è stato detto più nettamente che è stata infelice, posto che il secondo comma dell'art. 1120 c.c. non fa riferimento ad alcuna necessarietà.

Com'è stato evidenziato, l'interpretazione che pare più ragionevole è quella che vede nelle innovazioni necessarie delle innovazioni mai gravose o voluttuarie e quindi non soggette alla possibilità di non partecipazione nella spesa e nel godimento, così come previsto dall'art. 1121 c.c. (Roberto Triola, Il condominio, Giuffrè Editore, 2007).

Una conclusione questa che, evidentemente, impedirebbe al vicino del nostro lettore di non partecipare alla spesa, anche se contrario.

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