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Anche in presenza di impianto autonomo le spese per il rifacimento dell'impianto comune vanno pagate

Le spese per il rifacimento dell'impianto fognario condominiale vanno ripartite in misura proporzionale alle singole quote di proprietà
Avv. Leonarda Colucci 

Gli impianti fognari e simili, rientrano fra le parti comuni elencate al n. 3 dell'art. 1117 c.c. Di conseguenza le spese per la conservazione vanno ripartite in misura proporzionale alle singole proprietà

Un condòmino si oppone al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in favore del condominio che lo aveva ottenuto per il recupero delle spese di rifacimento dell'impianto comune.

L'opponente deduce che il proprio locale, costituito da una rimessa sottostante all'edificio condominiale, era provvisto di un autonomo impianto fognario “a dispersione” e che pertanto il condominio non poteva pretendere nei suoi confronti la partecipazione alle spese per il rifacimento dell'impianto comune.

La sentenza del Giudice di Pace respinge l'opposizione e condanna il condominio al pagamento delle spese per il rifacimento dell'impianto fognario comune.

Il condòmino impugna tale sentenza dinanzi al Tribunale in funzione di giudice di appello, ma anche il Tribunale conferma la sentenza di primo grado respingendo l'appello.

Il condòmino ritenendo assolutamente incomprensibile e non sufficientemente motivata la sentenza di secondo grado la impugna ricorrendo in Cassazione.

I giudici di legittimità, invece, attraverso la sentenza in commento confermano la piena legittimità della sentenza di primo grado ribadendo che il ricorrente, condòmino proprietario dell'impianto fognario autonomo, era comunque obbligato al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto comune riportandosi a quanto già stabilito da una precedente sentenza che già in passato aveva osservato che “con riguardo all'impianto di fognatura di un edificio in condominio l'indagine diretta a stabilire se il condòmino, che non utilizzi detto impianto per essere collegato ad altro impianto, sia ugualmente comproprietario dell'impianto condominiale e, quindi, in applicazione all'art. 1123 c.c., sia tenuto a concorrere alle spese inerenti la sua conservazione, va condotta in base ai criteri indicati dall'art. 1117 c.c. sull'individuazione delle parti comuni” ( Cass. Civ. sez. II, 6.12.1991 n. 13160).

Per quanto riguarda invece i beni in questione, manufatti come le “fognature”, gli stessi rientrano senza alcun dubbio fra le parti comuni e tale circostanza implica che le spese per la conservazione vanno ripartite in maniera proporzionale al valore delle singole proprietà. ( Cass. Civ. sez. II, 27.11.1990 n. 11423)

Altra questione affrontata dalla sentenza in commento riguarda l'aspetto sollevato dal ricorrente e cioè se il mancato utilizzo dell'impianto legittima l'applicazione del principio previsto dal terzo comma dell'art. 1123 del codice civile che, invece, fa riferimento al concreto utilizzo del bene quale criterio da osservare per la ripartizione delle spese.

Affrontando quest'ultimo aspetto la sentenza in commento dichiara infondato anche questo motivo di impugnazione.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie è incontestabile che il ricorrente è proprietario di una unità immobiliare facente parte del condominio pertanto, anche in virtù delle ragioni appena citate, da tale circostanza discende come conseguenza “la doverosità della compartecipazione pro-quota alle spese per il rifacimento dell'impianto ancorché inutilizzato”.

A tal proposito evidenzia ulteriormente la sentenza che le spese per il rifacimento di una parte comune come l'impianto fognario “non rientrano fra quelle previste dal secondo e terzo comma dell'art. 1123 del codice civile che riguardano invece le spese comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condòmini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri” (Cass. Civ. 4.5.1999 n. 4403)

Pertanto anche se non utilizzato da uno o più condòmini le spese per il rifacimento dell'impianto fognario condominiale, poiché parte comune rientrante fra quelle elencate dall'art. 1117 n. 3 c.c., vanno ripartite in misura proporzionale alle singole quote di proprietà fra tutti i condòmini.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione 30 giugno 2015, n. 13415 Considerato in fatto
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