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Il diniego all'allaccio di nuove utenze deve essere sempre motivato dal condominio

Il diniego all'allaccio di nuove utenze.
Avv. Leonarda Colucci 

L'allaccio di nuove utenze ad un rete di servizi, quando non determina una modifica della cosa comune, obbliga il condominio a dimostrare che il diniego è giustificato dal fatto che il nuovo allaccio incida sulla funzionalità dell'impianto.

La vicenda si incentra sul diritto di ciascun condomino di trarre utilità dalla cosa comune a condizione, però, che ricorrano le condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 1102 del codice civile che subordina il diritto del condomino di servirsi della cosa comune alla condizione che da tale utilizzo non “alteri la destinazione d'uso della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini”.

In primo grado il condominio cita in giudizio uno dei condomini per negare il collegamento di quest'ultimo all'impianto di riscaldamento ed alla rete fognaria. La sentenza del Tribunale, però, si conclude con il riconoscimento al convenuto del diritto di godere dell'impianto di riscaldamento nel locale autisti e di installarvi un bagno collegato alla rete fognaria.

Tale pronuncia viene impugnata, tuttavia anche la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, si conclude con la condanna del condominio al riallaccio dell'impianto di riscaldamento nel locale dell'edificio adibito a stanza autisti utilizzato dal convenuto.

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Il Condominio impugna quest'ultima sentenza ricorrendo in Cassazione e denunciando l'insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado in “ordine alla denuncia di legittimità dell'allaccio all'impianto di riscaldamento condominiale del radiatore della cosiddetta stanza autisti” collocata nell'edificio condominiale, ed utilizzata da uno dei condòmini.

La ragione per la quale il Condominio si opponeva all'utilizzo di tale bene comune, deve rinvenirsi nella convinzione che tale locale, e cioè la cosiddetta stanza degli autisti, era catastalmente qualificato come cantina e contraddistinto da una dichiarazione del Sindaco risalente al 1964 che definiva lo stesso locale come “autorimessa privata” fra l'altro privo del certificato di abitabilità.

A parere del Condominio, quindi, la sentenza di merito impugnata non aveva adeguatamente considerato tali aspetti, e tale circostanza avrebbe inficiato, rendendola insufficientemente motivata, la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità, non condividono tale ragionamento ed analizzando tale motivo hanno condiviso pienamente il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata. A tal riguardo la sentenza in commento evidenzia, infatti, che l'allacciamento ad un rete di servizi o ad un impianto comune si configura “ quale corollario del diritto di proprietà e del conseguente godimento delle parti e dei servizi comuni”.

Muovendo da tale considerazione la sentenza evidenzia che proprio l'articolo 1102 del codice civile al primo comma stabilisce che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Una volta chiarito tale aspetto, la Cassazione, riportandosi ad una precedente pronuncia, ha osservato che “l'allaccio di una nuova utenza ad una rete non costituisce di per sé una modifica della stessa, perché una rete di servizi – fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo- è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze ….”( Cass. Sez. II, 17.10.2007 n. 21832)

Questo il condominio che voglia negare l'autorizzazione ad un condòmino dell'allaccio alla rete deve dimostrare che l'allaccio anche di una sola nuova utenza possa influire sulla funzionalità dell'impianto.

In conclusione il condominio non può giustificare il divieto all'allaccio ad una rete di servizi ritenendo che la stessa comporta una modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, dato che tale divieto può essere giustificato solo dal fatto che l'allaccio di una nuova utenza possa compromettere la funzionalità dell'impianto nel rispetto del principio sancito, in tema di uso della cosa comune, dall'art. 1102 del codice civile.

Il Tribunale di Roma condanna un condominio a distaccarsi dall'impianto fognario di proprietà esclusiva dello stabile adiacente.

Sentenza
Scarica Cassazione 3.6.2015 n. 11445
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