Il Tribunale di Roma condanna un condominio a distaccarsi dall'impianto fognario di proprietà esclusiva dello stabile adiacente.
Il fatto. Con atto di citazione lo stabile di proprietà di una Confraternita di Roma cita in giudizio il condominio adiacente al suo civico affinché sia accertato l'allaccio abusivo di quest'ultimo alla rete fognaria dello stabile di proprietà della Confraternita.
La parte attrice (la confraternita) ha chiesto anche di essere sollevata da responsabilità per eventuali provvedimenti sanzionatori che avrebbero potuto essere irrogati dalle competenti autorità amministrative per violazione delle norme poste a tutela delle acque.
Il condominio convenuto ha eccepito l'assoluta infondatezza nel merito della domanda precisando che lo stabile della Confraternita era stato costruito in adiacenza al condominio convenuto e gli acquirenti delle unità immobiliari si erano accordati con i proprietari dello stabile preesistente al fine di dotare i due complessi immobiliari di un unico impianto fognario in comunione.
Il condominio convenuto ha asserito che l'esistenza della comunione avente ad oggetto l'impianto fognario in questione poteva dedursi da una lettera attraverso la quale parte attrice aveva sollecitato, in passato, uno dei condomini dello stabile adiacente al pagamento degli oneri partecipativi.
A sostegno delle proprie ragioni il condominio convenuto ha affermato di aver acquisito per usucapione ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile il diritto di servitù avente ad oggetto lo scarico delle acque reflue nell'impianto fognario dello stabile adiacente.
Le valutazioni di merito della sentenza. Il Tribunale di Roma ha accertato che entrambe gli edifici sono dotati di un proprio condotto fognario che confluiscono nel tratto orizzontale che ricade nell'ambito dello stabile di proprietà esclusiva di parte attrice e successivamente gli scarichi si immettono nella rete fognaria pubblica.
Le conclusioni alle quali approda la c.t.u. evidenziano che l'allaccio alla rete fognaria dello stabile adiacente effettuata da parte del condominio convenuto non è confortato dall'esistenza di un titolo legittimante.
La sentenza del Tribunale romano ha stabilito che non può essere avallata l'esistenza di comproprietà dell'impianto fognario fra i due stabili in quanto nessun valore può essere riconosciuto ad una semplice dichiarazione scritta.
Infatti nel caso di specie l'esistenza di una comproprietà immobiliare millantata dal condominio convenuto doveva essere provato dell'esistenza di tale titolo doveva confluire in uno scambio di volontà manifestato in forma scritta ai sensi dell'art. 1350 del codice civile, di conseguenza l'inosservanza di tale obbligo formale non può essere sostituito da una mera dichiarazione affermativa di comproprietà rispetto all'impianto fognario utilizzato dai due edifici. (Cass. 11 giugno 2007 n. 13625).
Inoltre, l'impianto fognario verticale in questione è collocato nello stabile dell'ente attore e questo lascerebbe trapelare la natura condominiale dello stesso in virtù di quanto sancito dall'articolo 1117 del codice civile, pertanto la fruizione di tale impianto da parte di uno stabile adiacente potrebbe lasciar pensare all'esistenza di una servitù.
Tuttavia non esiste alcun titolo dal quale poter dedurre la costituzione di una servitù volontaria o coattiva, chiarito tale aspetto la sentenza ha ritenuto che non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale esplicata dal condominio convenuto volta ad ottenere una declaratoria giudiziale che accerti l'acquisto del diritto di servitù per usucapione.
Infine, l'allaccio abusivo da parte del condominio alla rete fognaria dello stabile adiacente se non causa danni diretti all'impianto non obbliga i condomini a partecipare alle spese per la riparazione dell'impianto. Dunque dopo aver accertato che non esiste alcun titolo che dimostri l'esistenza né di una servitù né di una situazione di comproprietà avente ad oggetto l'impianto fognario la sentenza ha rigettato la domanda dell'attore volta ad ottenere una quota partecipativa per gli interventi dell'impianto fognario in questione.
Infatti l'obbligo per il condominio convenuto di partecipare agli interventi necessari per la manutenzione dell'impianto potevano essere connessi solo all'esistenza di una situazione di comproprietà che come si è già detto non esiste nel caso di specie.
Ed ancora un obbligo contributivo a carico del condominio convenuto potrebbe configurarsi solo se in ragione dell'allaccio abusivo alla rete fognaria tale attività illecita avesse determinato danni all'impianto fognario, al contrario nessun obbligo di partecipazione alle spese per la riparazione dell'impianto può essere imposto al condominio convenuto se tali lavori siano necessari a causa della vetustà dell'impianto.