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Ripartizione spese per rifacimento impianto fognario app.to seminterrato

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Buonasera scrivo in questo forum nella speranza di trovare soluzione a un problema condominiale.

Vi espongo il quesito: il condomino dell'app.to piano seminterrato ha lamentato danni al suo immobile dovuti ad infiltrazioni!Nella ricerca della causa ha scoperto che la tubazione della colonna scolo delle acque che serve Il suo app.to finiva a terra senza giunzione alla tubazione fognaria di lì poco distante.

A questo punto chiamato l'amm.re veniva risolto il problema convogliando il suddetto impianto di scolo in fogna tramite nuova tubazione,nuovi pozzetti e valvole di non ritorno! Ora i lavori e i danni cagionati all'app.to (per infiltrazioni e successivi lavori) sono ricaduti sul Condominio che ha approvato la spesa ( addirittura lo smontaggio e rimontaggio dell'armadio presente nell'app.to).

Successivamente parlando con amici ho scoperto l'art. 1123 del Codice Civile in cui si parla di ripartizione spese in casi del genere imputandoli ai soli condomini serviti dalla colonna in oggetto e non al Condominio in toto.

Posso io impugnare la delibera in qualche modo anche se ero presente in assemblea e accettato la spesa? O comunque posso fare qualcosa per non pagare visto che per legge dovrebbero pagare solo i condomini serviti da quella colonna?

Faccio presente che gli altri condomini presenti in assemblea che hanno approvato il capitolato di spesa sono tutti serviti da quella colonna.........quindi ben felici di non essere i soli a pagare.

Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.

le delibere annullabili divengono valide se non impugnate entro 30 giorni. Tale periodo decorre, per i presenti all'assemblea astenuti o dissenzienti, dal momento della delibera.

Ringrazio per la risposta ma forse mi sono espressa male o non ho capito ora!Io ho accettato la spesa perché non ero a conoscenza dell'art. di legge!

Posso comunque impugnare la delibera?

Grazie!

Ringrazio per la risposta ma forse mi sono espressa male o non ho capito ora!Io ho accettato la spesa perché non ero a conoscenza dell'art. di legge!

Posso comunque impugnare la delibera?

Grazie!

Non puoi impugnare la delibera perché non ti sei opposta e/o astenuta dalla votazione in assemblea. Comunque anche se è stata deliberata la spesa per i necessari lavori di ripristino della colonna di scarico, è chiaro che la stessa dovrà essere a carico dei condomini interessati nel rispetto dell'art. 1123 c.c.

Cito verbale d'assemblea:

L'assemblea delibera all'unanimitá di affidare alla ditta ..... I lavori che graveranno sul Condominio per il rifacimento tratto rete fognaria e ripristini di deumidificazione più opere di video ispezione e redazione capitolato.

Parla di Condominio e non di parte di esso.

Potrebbe essere una delibera nulla?

Cito verbale d'assemblea:

L'assemblea delibera all'unanimitá di affidare alla ditta ..... I lavori che graveranno sul Condominio per il rifacimento tratto rete fognaria e ripristini di deumidificazione più opere di video ispezione e redazione capitolato.

Parla di Condominio e non di parte di esso.

Potrebbe essere una delibera nulla?

la delibera parla di condominio in senso generale e non specifica infatti a carico di chi sono le spese, dovrà essere l'amministratore a ripartire le quote soltanto tra i condomini che sono allacciati alla colonna di scarico

Buongiorno!Rieccomi qui a chiedervi aiuto!

Come purtroppo era nelle mie previsioni l'amministratore ha diviso le spese dei lavori tra tutti i condomini, non mettendo quindi solo a carico dei condomini interessati le spese di rifacimento scarichi colonna fognaria!

Come posso comportarmi ora nei confronti del condominio?

Scrivo una raccomandata all'amministratore citando gli articoli di legge da voi suggeriti e richiedendo una seconda ripartizione spese?

Come previsto il mio amministratore fa gli interessi di alcuni condomini(uno in particolare)! Posso io da sola richiedere un suo allontanamento o rendere nulla l'assemblea di cui sopra?

Come sempre Vi ringrazio anticopatamente per l'aiuto!

manda una raccomandata all'amministratore facendo presente che la spesa deve essere ripartita soltanto tra i condomini allacciati alla colonna di scarico, nel rispetto dell'art. 1123 c.c.

 

1123. Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

 

Per quanto riguarda la revoca dell'amministratore, bisogna richiedere allo stesso la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'odg revoca amministratore e nomina nuovo amministratore, tale richiesta deve essere formulata da almeno 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

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