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Leasing finanziario: l'imu è dovuta per il possesso dell'immobile

Il soggetto passivo dell'imposta resta il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell'Immobile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta per il possesso dell'Immobile. Quindi, anche nel caso in cui, In un contratto di leasing, l'utilizzatore risulti moroso nei canoni, è quest'ultimo il debitore del tributo fino all'effettiva riconsegna del bene al locatore" (CTR Reggio Emilia 23 agosto 2019 n. 174).

La vicenda. Un istituto bancario contestava l'avviso di accertamento del Comune per il recupero del saldo del tributo dovuto per il periodo d'imposta 2012, sul presupposto che il ricorrente, quindi la banca, quale locatore, aveva concesso in locazione finanziarla un fabbricato strumentale a un'impresa utilizzatrice, peraltro inadempiente dal punto di vista dei pagamenti dei canoni di locazione, risolvendo successivamente il contratto.

L'Impresa, difatti, non aveva rilasciato l'immobile fino alla sentenza del Tribunale competente, con conseguente utilizzo del fabbricato da parte della stessa per tutto il periodo d'imposta considerato (2012); la banca, nel contempo, aveva comunque versato il tributo locale IMU.

Dunque, ritenendolo non dovuto, questa aveva presentato una istanza di rimborso sulla quale il comune aveva emanato il provvedimento di diniego.

Il ragionamento del giudice. In proposito, i giudici hanno osservato che senza il possesso, non scatta l'Imponibilità del tributo locale, in particolare dell'lmu. Infatti, Il comma 2 dell'art. 8. del d.lgs 23/2011 dispone che «l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di Immobili diversi dall'abitazione principale»; a sua volta, il comma 1, dell'art. 9 richiamato dispone che soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di Immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire «in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

Utilizzatore dell'immobile in leasing e impugnazione di delibera

In conclusione, deve considerarsi soggetto passivo dell'imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell'Immobile, con la conseguenza inevitabile che senza il possesso non scatta il presupposto d'imposta.

Il precedente di legittimità. Osserva la Cassazione come, una volta chiarito che l'inclusione dell'utilizzatore in leasing nell'elenco dei soggetti passivi del tributo si spiega con l'idoneità del contratto di leasing ad attribuire in via esclusiva all'utilizzatore i benefici e gli oneri che, normalmente, fanno capo a chi abbia la proprietà del bene, si deve, poi, riconoscere anche che (sempre in virtù del contratto) questa situazione si protrae del tutto invariata fino a quando l'utilizzatore mantiene presso di sé la disponibilità concreta dell'immobile.

La Cassazione respinge anche la contestazione che l'utilizzatore, nel periodo compreso tra la risoluzione e la consegna, si trasformi da possessore a detentore (Cassazione n. 19166 del 17.07.2019).

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