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Il termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione delegata non è perentorio

L'importante è che prima dell'udienza di rinvio fissata dal giudice si sia svolto il primo incontro dinanzi al mediatore.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Il termine fissato dal giudice delegante per l'avvio della mediazione non deve intendersi come perentorio. Di conseguenza, ai fini della procedibilità del giudizio, quel che conta è che prima dell'udienza chiamata a verificare l'effettivo svolgimento della mediazione delegata si sia svolto il primo incontro delle parti dinanzi al mediatore.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la recente ordinanza n. 4133 dello scorso 14 febbraio 2024.

Fatto e decisione.

Nella specie in primo grado era stata dichiarata improcedibile l'opposizione promossa avverso un decreto ingiuntivo azionato a titolo di penale contrattuale per l'ingiustificato recesso da un contratto.

Il Tribunale aveva infatti ritenuto che non fosse stato rispettato il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per il deposito dell'istanza di avvio della mediazione delegata.

La Corte d'appello, investita del gravame, aveva accolto l'impugnazione, ritenendo non corretta la statuizione del giudice di prime cure in tema di improcedibilità dell'opposizione, evidenziando che il termine di 15 giorni di cui al D.Lgs. 28/2010 era da considerarsi di carattere ordinatorio, ai sensi dell' art. 152 cpc, e che per l'avveramento della condizione di procedibilità non bastava il mancato rispetto di detto termine, ma che il primo incontro di mediazione non avesse avuto luogo prima della data dell'udienza di rinvio.

La terza sezione civile della Cassazione, investita dell'impugnazione della sentenza di appello, ha confermato la decisione, ritenendo corretta l'interpretazione fornita dai giudici di appello in merito al disposto di cui all'art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (ora art. 5, comma 4, del decreto legislativo post riforma Cartabia).

Infatti, secondo la Suprema Corte, da tale disposizione si evince l'intenzione del Legislatore di non collegare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio al mancato rispetto di un termine di presentazione della domanda di mediazione, bensì al solo evento dello svolgimento del relativo procedimento.

Secondo i giudici di legittimità tale lettura risulta coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. 28/2010, che tale è rimasto anche a seguito della modifica legislativa del 2013 (nonché di quella della riforma Cartabia) e che trova anche il conforto dell'art. 152, comma 2, cpc.

Essa pare inoltre confermata dalla necessità che il giudice fissi una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione ed è compatibile con la ratio sottesa alla mediazione delegata, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.

Secondo i giudici vi è infine coerenza con il principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata dal giudice delegante è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione dell'art. 7 D.Lgs. 28/2010, a mente del quale il periodo di cui all'art. 6 (durata del procedimento di mediazione) e il periodo del rinvio disposto dal giudice non si computano ai fnon si computano ai fini di cui alla legge n. 89/2001.

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Considerazioni conclusive.

Come chiarito dallo stesso Collegio, con l'ordinanza in commento si è voluto confermare e dare seguito al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021, negando carattere di perentorietà al termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata e ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità ove, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo di conciliazione.

Sentenza
Scarica Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133
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