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La revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie può far aumentare l'assegno divorzile

Quando la casa coniugale rientra nella piena disponibilità dell'obbligato al mantenimento che ne sia proprietario esclusivo.
Redazione Condominioweb 

La casa familiare, sia in sede di separazione che in quella di divorzio, può essere assegnata ad uno dei due coniugi; l'assegnazione prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell'altro coniuge, o addirittura di terzi).

In particolare secondo il primo comma dell'articolo 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

In altre parole la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile per tutto il tempo dell'assegnazione.

Tale scelta non può essere perciò condizionata dalla valutazione di altri interessi, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi.

Quindi l'assegnazione della casa familiare è diretta esclusivamente alla cura del miglior interesse dei figli; ciò non significa però naturalmente che, una volta che il giudice abbia deciso in base a questo esclusivo criterio il genitore assegnatario della stessa, non debba tenersi conto di tale assegnazione ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i genitori; del resto è proprio lo stesso art. 337 sexies c.c., comma 1 (seconda parte), ad affermare esplicitamente che dell'assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.

A tale proposito si segnala che in una recente decisione (in allegato) la Cassazione ha affermato che, in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare fa casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite.

La Cassazione ha respinto perciò il ricorso del marito che si era visto aumentare l'assegno da corrispondere alla moglie divorziata in quanto i giudici hanno ritenuto che la ripresa della piena disponibilità della casa familiare, da parte dell'ex marito proprietario esclusivo dell'immobile, costituisse per quest'ultimo un incremento patrimoniale atto ad aumentare il divario economico tra i due (Cass. civ. sez. I, 26/03/2024, n. 7961).

Sentenza
Scarica Cass. 25 marzo 2024 n. 7961
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