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Spese condominiali straordinarie sulla casa assegnata a uno dei due coniugi: su chi gravano?

In caso di assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi, in comproprietà tra gli stessi, è necessario distinguere, ai fini della ripartizione, tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Avv. Eliana Messineo Avv. Eliana Messineo 

La cessazione della convivenza coniugale determinata da separazione e o divorzio con assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi è spesso causa di liti sull'attribuzione delle spese condominiali relative all'immobile.

Ci si chiede, in particolare, se le spese condominiali debbano gravare sul coniuge assegnatario della casa coniugale o essere ripartite in proporzione alle quote di proprietà.

La questione è stata chiarita dal Tribunale di Velletri, con un'interessante pronuncia, sentenza n. 1657 del 4 settembre 2023.

A chi spettano le spese condominiali straordinarie della casa assegnata a uno dei coniugi? Fatto e decisione

La questione traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri in favore della moglie divorziata assegnataria della casa coniugale in comproprietà con l'ex marito.

La coniuge, avendo sostenuto spese condominiali straordinarie afferenti all'unità abitativa a lei assegnata in sede di divorzio, aveva richiesto all'ex marito, con ricorso per decreto ingiuntivo, il rimborso di quanto anticipato per la sua quota di comproprietà.

Spese condominiali e separazione personale dei coniugi

L'ex marito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo rilevando l'illegittimità dello stesso:

  1. per non aver potuto partecipare, in quanto non tempestivamente notiziato, alle assemblee condominiali nelle quali erano stati approvati i lavori straordinari;
  2. per non aver potuto usufruire dell'immobile in quanto utilizzato esclusivamente dalla coniuge in ragione del provvedimento di assegnazione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando:

  1. quanto alla doglianza relativa alla mancata partecipazione alle assemblee condominiali, l'irrilevanza della stessa ai fini del decidere, trattandosi di questione inerente al rapporto tra il comproprietario ed il Condominio - nei confronti del quale avrebbe dovuto farla valere - e non a quello con l'altro comproprietario;
  2. quanto alla circostanza dedotta dall'ex marito di non aver potuto usufruire dell'immobile in quanto utilizzato esclusivamente dalla coniuge in ragione del provvedimento di assegnazione, l'ininfluenza della stessa ai fini dell'opposizione al monitorio, in ragione del principio pacifico secondo cui le spese straordinarie sul bene in comproprietà tra i coniugi devono essere sopportate in ragione delle rispettive quote proprietarie prescindendo dall'effettivo utilizzo.

Considerazioni conclusive

L'amministratore di condominio ha diritto di esigere i contributi manutentivi delle parti e servizi comuni da ciascun condomino (ovvero dal proprietario o titolare di diritto reale dell'unità immobiliare).

Allorquando l'immobile risulti in comproprietà tra i coniugi ed assegnato ad uno di loro, per stabilire su chi gravano le spese condominiali è necessario distinguere tra spese ordinarie o spese straordinarie: le prime, devono essere integralmente sopportate dal coniuge assegnatario della casa coniugale in considerazione del fatto che fruisce del servizio a cui sono connesse; le seconde, dovranno essere ripartite fra i coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà.

In tal senso, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 9689 del 24 luglio 2000) ha stabilito che per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, vanno distinte le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria).

Nel caso di specie, risultando incontestato che l'immobile fosse in comproprietà tra i coniugi divorziati e che le spese condominiali fronteggiate dalla consorte assegnataria dell'immobile fossero di natura straordinaria, il Tribunale ha ritenuto onerato l'ex marito nella misura della metà delle stesse, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò posto, trattandosi di spese straordinarie, il Tribunale di Velletri ha ritenuto assolutamente irrilevante la circostanza dell'inutilizzo dell'immobile da parte dell'ex marito in quanto fruito esclusivamente dalla consorte in forza del provvedimento di assegnazione.

Con riguardo, poi, alla mancata partecipazione alle assemblee condominiali dell'ex marito anche dovuta al fatto che le comunicazioni del Condominio erano state inviate soltanto alla coniuge assegnataria della casa familiare, il Tribunale ha ritenuto tali doglianze irrilevanti ai fini del giudizio in quanto inidonee ad escludere l'obbligazione pecuniaria gravante sul comproprietario, poiché attinenti al rapporto con il Condominio e non a quello con l'altro comproprietario.

Sentenza
Scarica Trib. Velletri 4 settembre 2023 n. 1657
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