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Ancora dubbi sulla legittimazione del condomino ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio

L'amministratore non si oppone al decreto ingiuntivo ma, anche se la sua inerzia potrebbe causare danni ai condomini, agli stessi non viene riconosciuto il diritto di sostituirsi al rappresentante condominiale.
Avv. Adriana Nicoletti 

Ancora una volta una decisione ci mette di fronte ad un problema che spesso si verifica nei condomìni. Un fornitore di beni o servizi non viene pagato dal condominio ed ottiene nei confronti del medesimo un provvedimento ingiuntivo, l'amministratore non propone opposizione ed il decreto diviene esecutivo.

A questo punto, e prima della scadenza dei termini di legge, il/i condomini per evitare conseguenze future nei loro confronti si fanno parte diligente e propongono, in prima persona, opposizione al decreto ingiuntivo ma…la loro domanda viene respinta.

Il nocciolo della questione riguarda un coordinamento tra una norma di carattere generale, che individua nel destinatario del decreto ingiuntivo il solo soggetto legittimato ed una norma, concernente specificamente il condominio, che stabilisce le condizioni non solo per l'emissione del decreto ingiuntivo condominiale, ma indica come i creditori possono agire per il recupero dei propri crediti.

Ed in questo caso, per la prima volta, viene stabilito che il creditore può, ove non trovi soddisfazione, agire anche nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti ma solo dopo l'escussione degli altri condomini.

Ed è proprio qui che la situazione si complica se l'amministratore non si attiva per opporsi al decreto ingiuntivo.

Respinta l'opposizione del condomino avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. Fatto e decisione

La Corte di cassazione, con sentenza n. 7053 in data 15 marzo 2024 ha rigettato il ricorso proposto da una condomina nei confronti della sentenza di secondo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice nei confronti del Condominio per il pagamento di una somma avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di carattere condominiale.

La Corte del merito, infatti, aveva affermato che unico soggetto legittimato all'opposizione non poteva che essere il Condominio mentre "ai singoli condomini può essere riconosciuta una legittimazione processuale autonoma solo nelle controversie in materia di diritti reali concernenti le parti comuni dell'edificio condominiale".

Con un solo motivo di ricorso per Cassazione la soccombente ha denunziato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione, nel merito, degli artt. 1117 e 1131 c.c. ed in rito degli artt. 100, 645 e 647 c.p.c. ed ha sostenuto che "i principi e le norme che reggono il condominio e ne disciplinano l'attività non privano, anche in presenza dell'amministratore, i singoli condomini della facoltà di agire a tutela dei propri diritti, sicché gli stessi non possono essere considerati terzi rispetto a pretese vantate nei confronti del Condominio".

Da ciò conseguiva, quindi, la legittimazione in capo a ciascun condomino, a fronte dell'inerzia del condominio, di opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Ente.

La Corte, tuttavia, ha confermato la decisione di appello ed ha richiamato un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 giugno 2018, n. 15567) secondo il quale se il decreto ingiuntivo viene emesso nei confronti del condominio è questo che deve proporre opposizione poiché due sono le parti del relativo procedimento: colui che ha proposto la domanda di ingiunzione (nel nostro caso: la ditta esecutrice dei lavori) e colui contro il quale tale domanda è diretta (ovvero il Condominio).

A tal fine, infatti, i giudici di legittimità hanno evidenziato che dagli atti di causa erano risultati elementi soggettivi confermativi di quanto affermato: il credito vantato in via monitoria riguardava lavori su parti comuni che, in difetto di prova contraria, erano stati oggetto di delibera assembleare e la posizione debitoria era attribuibile solo al condominio che, tramite l'amministratore, in forza dell'art. 1131 c.c., aveva intrattenuto rapporti con il terzo. Ergo, la legittimazione all'opposizione spettava solo al condominio.

Quindi ben aveva fatto la Corte del merito a rigettare l'appello nella scia della precedente giurisprudenza.

Si può fare valere l'invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Considerazioni conclusive

La questione oggetto del contendere si va ad inserire nell'ampio quadro che tratta dell'autonomo diritto del condomino di agire in sede di appello quando parte del giudizio sia stato il condominio, sulla base della considerazione che lo stesso si configura come un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti.

Circoscrivendo i termini della questione all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condomino non parte del giudizio monitorio, non sembra che l'orientamento giurisprudenziale sia poi così tanto univoco. In effetti possiamo citare, in contrario a quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza in esame, decisioni in senso opposto.

È questo il caso dell'ordinanza n. 40857 del 20 gennaio 2021 (relatore: Cons. Antonio Scarpa) ove si legge testualmente che "il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio".

In tale decisione - va precisato - concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da alcuni Condomìni piuttosto che dal Supercondominio destinatario di un provvedimento monitorio - è stato evidenziato che non opera il principio di rappresentanza reciproca e di legittimazione sostitutiva, poiché il potere riconosciuto all'amministratore del singolo condominio, in forza degli artt. 1130 e 1131 c.c., si riferisce solo ai beni comuni dell'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni.

E quanto a tale profilo la Corte ha dettato il seguente principio di diritto: "gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore stesso, né possono far valere l'obbligo di manleva assunto da quest'ultimo nei confronti ed a beneficio del supercondominio garantito".

Diverso il caso, invece, in cui si verta nell'ambito di un solo condominio, rispetto al quale la Corte ha definito "isolato" il precedente giurisprudenziale n. 15567/2018 ed attualmente invocato dalla Corte (così come in ulteriori pronunce).

Importante, in tal senso, una osservazione riportata nella motivazione dell'ordinanza del 2021 ove si legge che "la legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio può, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote".

Affermazione che è stata riprodotta successivamente dalla Corte nell'ordinanza n. 5811 in data 22 febbraio 2022.

Da quanto rilevato si può trarre che, ancora oggi e malgrado le innumerevoli decisioni della Corte suprema, non vi sia un orientamento univoco sul punto.

Se è vero che secondo un'interpretazione costante dell'art. 645 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta esclusivamente dal soggetto contro il quale è stato chiesto ed emesso il decreto, è altrettanto vero che in ambito condominiale, soprattutto a seguito della nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. c.c. il condomino ha un interesse concreto e specifico a che al provvedimento monitorio venga fatta opposizione da parte del condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, proprio in considerazione del fatto che, a fronte dell'inerzia dello stesso cui consegue la definitività del decreto stesso, il condomino si potrebbe trovare ad essere aggredito direttamente dal creditore del condominio.

Peraltro, è stato più volte osservato che la natura del condominio fa sì che l'amministratore sia la parte formale, mentre i condomini dovrebbero essere la parte sostanziale sui quali ricadono - come nel caso - gli effetti di un decreto non opposto.

Per concludere e per evitare situazioni di questo genere è consigliabile che l'amministratore, una volta subito il decreto ingiuntivo, convochi immediatamente un'assemblea portando l'argomento in discussione. Una volta che l'organo collegiale abbia deciso di non procedere all'opposizione la relativa delibera, formalmente corretta, sarà vincolante per tutti i condomini.

Sentenza
Scarica Cass . 15 marzo 2024 n. 7053
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