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Il singolo condomino può tagliare due alberi del giardino comune per realizzare un parcheggio?

L'iniziativa può essere considerata legittima espressione del diritto all'uso più intenso della cosa comune?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'uso delle aree verdi comuni deve essere garantito ad ogni condomino, al quale è peraltro permesso di farne anche un utilizzo particolare, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri proprietari di usufruirne e di goderne in pari modo. Il singolo partecipante al condominio può arrivare a tagliare in autonomia alberi ubicati all'interno di un'area verde comune per realizzare un parcheggio? La risposta alla domanda è contenuta nella motivazione della sentenza della Cassazione n. 15573/2024.

Parcheggio e taglio di alberi decorativi da parte del singolo condomino. Fatto e decisione

La vicenda traeva origine dal conflitto tra due condomine. In particolare una di esse aveva tagliato due alberi del giardino comune.

L'altra condomina si rivolgeva al Tribunale per richiedere il risarcimento dei danni; secondo il giudice di primo grado tale operazione era compatibile con l'articolo 1102 c.c.; anche la Corte respingeva la domanda di risarcimento del taglio di due alberi, reputandolo legittimo esercizio del diritto al pari uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.

L'altra condomina soccombente ricorreva in cassazione, denunciando la violazione dell'art. 1120 c.c. e censurando la pronuncia per aver ritenuto legittimo il taglio di due alberi esistenti nel cortile comune, sull'erroneo assunto che tale attività andasse valutata non autonomamente, ma nel quadro della complessiva modificazione della cosa comune, considerandola strumentale alla destinazione del giardino ad area di parcheggio.

Al contrario, secondo la stessa ricorrente l'iniziativa dell'altra condomina aveva realizzato un'innovazione vietata, avendo comportato l'eliminazione di un elemento di pregio e di decoro dello stabile. La Cassazione non ha ritenuto condivisibile la tesi espressa dai giudici di secondo grado.

I giudici supremi hanno evidenziato come la sentenza della Corte abbia ritenuto legittimo il taglio di due alberi presenti sull'area comune destinata a verde, senza verificare la compatibilità con i limiti previsti dall'articolo 1102 c.c., che consente al singolo di servirsi della cosa comune e di farne un uso più intenso, sempre che sia rispettata la destinazione del bene e non siano frapposti impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La norma sopra detta consente, anche modificazioni o trasformazioni sostanziali ma solo nei limiti prescritti.

Di conseguenza, a parere della Cassazione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto accertare la legittimità dell'intervento, verificando se il taglio degli alberi avesse compromesso l'aspetto estetico dell'edificio di cui gli alberi costituivano elemento caratterizzante e di pregio (tesi sostenuta dalla ricorrente).

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello della città in diversa composizione.

Alberi nel giardino del condòmino: decoro e ripartizione spese

Riflessioni conclusive

In difetto di espressa pattuizione derogatoria, contenuta nel negozio di acquisto o nel regolamento contrattuale del condominio, nonostante l'astratta possibilità contraria, nel caso in questione, però, trova senz'altro applicazione l'art. 934 c.c., secondo cui, in virtù del principio dell'accessione e per effetto dell'avvenuta incorporazione, le alberature appartengono, in proprietà esclusiva, al proprietario del suolo.

Tuttavia, gli alberi, in quanto forniscono utilità differenziate al proprietario esclusivo del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, formano oggetto di interessi distinti.

L'interesse che riguarda l'intero edificio viene assunto sul piano formale come componente di quel particolare bene giuridico, costituito dal decoro architettonico dell'edificio tutelato direttamente dalla legge (art. 1120, comma 4, c.c.).

Si può affermare, quindi, che, nel momento stesso in cui ciascun partecipante acquista un appartamento nel caseggiato, viene a far parte del condominio di un edificio, che incorpora gli alberi come elemento ineliminabile del suo decoro architettonico, al cui rispetto ed al cui mantenimento, come bene comune, tutti i partecipanti sono tenuti.

La Corte di Cassazione ha precisato che vi è decoro per tutti gli edifici e non solo per quelli stabili che rivestano un particolare valore interesse storico o artistico: anche l'edificio popolare è dotato di decoro architettonico perché anche la più modesta costruzione ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferire all'immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni che determinano una modifica, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condomino o al condominio.

A contribuire al decoro possono essere anche piante nelle proprietà esclusive quando, ad esempio, gli alberi sono stati inseriti nella struttura dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in modo tale da contornarli ed avvolgerli (Cass. civ., sez. II, 18/04/1994, n. 3666).

La giurisprudenza ha precisato che l'intera comunità condominiale è tenuta a contribuire alle spese di potatura degli alberi che si trovano sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino se si tratta di piante funzionali al decoro dell'edificio (in tal senso Trib. Roma, 24/06/2009).

Di conseguenza l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore (App. Roma 6 febbraio 2008 n. 478). In ogni caso anche i poteri di godimento che competono al singolo sono subordinati al rispetto dei limiti prescritti dall'art. 1120, comma quarto c.c. in tema di decoro architettonico (Cass. n. 14598/2021; Cass. n. 11455/2015), con la conseguenza che il singolo partecipante al condominio non ha il potere di procedere in autonomia al taglio di alberi decorativi comuni.

Sentenza
Scarica Cass. 4 giugno 2024 n. 15573
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