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IACP e superbonus

Vediamo alcuni aspetti salienti delle norme sulla fruizione del superbonus da parte di IACP ed enti ad essi assimilati.
Avv. Valentina Papanice 

Superbonus e IACP

Il superbonus, la super detrazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio (il D.L. n. 34/2019) all'art. 119) è fruibile anche dagli IACP, acronimo di Istituti Autonomi Case Popolari - e dagli enti ad essi assimilati. Per tali soggetti, però, il regime di fruizione è un po' diverso dagli altri.

Con questo articolo andiamo a cercare di individuare alcune tra le principali caratteristiche della detrazione quando appunto a fruirne sono i soggetti in parola.

Gli IACP tra i beneficiari del superbonus

Abbiamo detto che gli IACP sono tra i soggetti beneficiari del superbonus. Ce lo dice con chiarezza il co. 9 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, che dalle lett. a) a e) indica espressamente i soggetti ammessi al beneficio - e dunque esclude quelli non previsti.

Infatti, la lett. c) del co. 9 prevede che le norme contenute nei commi precedenti, cioè da 1 a 8, si applicano (anche) agli interventi effettuati: "c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

IACP e superbonus, gli interventi ammessi

Le norme contenute nei commi da 1 a 8 sono quelle che si riferiscono: agli interventi di efficientamento energetico, trainanti e non, ed eliminazione delle barriere architettoniche (co.1-3); di sismabonus e eliminazione delle barriere architettoniche (co. da 4 a 4-quater) (l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato introdotto tra gli interventi trainati dagli interventi di efficientamento energetico dalla Legge di Bilancio 2021, e tra gli interventi trainati dal sismabonus dal D.L. n. 77/2021, in attesa di conversione); di installazione di impianti solari fotovoltaici e (contestale o successiva di) sistemi di accumulo (co. 5-7), installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, intervento questo trainato dagli interventi di efficientamento energetico (co.8).

Praticamente, tutti gli interventi previsti dal superbonus.

IACP e superbonus, su quali immobili

Dunque gli IACP e gli enti ad essi assimilati fruiscono dell'agevolazione del superbonus per tutti gli interventi previsti e su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La Circ. n. 30/2020 ha chiarito che la detrazione riguarda sia gli immobili di proprietà degli IACP che quelli di proprietà dei comuni e gestiti dagli enti in parola (v. anche risp. n. 162/2021 per un caso di un ente diverso dagli IACP e immobili di proprietà di consorzio tra comuni).

Si è anche detto che i termini previsti per gli IACP si applicano anche ai condomini con prevalenza di immobili di proprietà IACP (v. più avanti).

IACP e superbonus, su quali spese

Sul tema delle spese, si segnala il particolare caso di cui alla risposta n. 321 del 2021 l'AdE con riferimento ad un Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

In particolare l'ente - un Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di alcuni Comuni - chiedeva se sono agevolabili le spese riferite ai servizi tecnici riguardo a interventi edilizi che lo stesso ente è in grado di fornire nei confronti di un promotore privato che intenda avviare un Project-Financing su un edificio ERP, oppure, di un condominio; nel rapporto l'ERP ha il ruolo di stazione appaltante.

Spese urgenti e spese necessarie, quali differenze?

La risposta dell'AdE è che, dopo il richiamo ai criteri generali, purché sussistano tutte le condizioni prescritte dalla legge, positiva.

Superbonus: gli speciali termini di fruizione previsti per gli IACP

Una considerazione a parte va poi fatta per l'ambito temporale. Come chi segue la materia avrà sicuramente notato, i termini temporali previsti per gli IACP sono diversi da quelli previsti per gli altri soggetti.

Sono termini di particolare favore, introdotti dalla conversione in legge del Decreto Rilancio, e da allora tutte le volte che si è prevista una proroga, la si è prevista anche per gli IACP che quindi si trovano a fruire, diciamo così, sempre di sei mesi in più rispetto agli altri soggetti.

Infatti con la conversione in legge del Decreto Rilancio (L. n. 77 del 2020) si introdusse il co. 3-bis il quale prevedeva che "per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022". Allora, per gli altri, il termine era sino al 31 dicembre 2021.

La norma è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio del 2021 nel seguente modo: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo".

Altra novità per gli IACP, sempre ai sensi della legge di Bilancio, era che qualora al 31 dicembre 2022 i lavori fossero stati eseguiti per il 60% i tempi di fruibilità sarebbero slittati di altri sei mesi, sino al 30 giugno 2023.

Per gli altri soggetti, la proroga era sino al 30 giugno 2022, fatta eccezione per dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali si prevedeva che se alla data del 30 giugno 2022 "siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022".

Infine, con il D.L. n. 59/2021, in attesa di conversione, si è stabilito che: i condomini possono detrarre le spese sostenute sono al 31 dicembre 2022, per gli altri soggetti di cui alla lett. a ("persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche") rimane quanto previsto dalla Legge di Bilancio e per gli IACP il tempo è stato ulteriormente spostato al 30 giugno 2023 e quindi se a detta data siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus in condominio e tetti massimi di spesa: la Risoluzione n. 60/2020

Altra particolarità, ma forse è solo un'imprecisione: per tutti gli altri soggetti le detrazioni del 2022 sono ripartibili in quattro quote; mentre per gli IACP questo è previsto per le spese "dal 1 luglio 2022".

Ricordiamo inoltre che l'AdE ha precisato, che i medesimi termini riferiti gli IACP si applicano "anche ai condomìni nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti" (Circ. 24 ripresa dalla Circ. n. 30).

IACP e sismabonus, quali termini per quali interventi?

Questi speciali termini sono però previsti solo per alcuni interventi.

Infatti il co. 3-bis, come possiamo notare, si riferisce espressamente alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3: ergo, solo alle norme che riguardano gli interventi di efficientamento energetico, trananti e non, e di eliminazione delle barriere architettoniche (trainati da quelli); lo afferma anche l'AdE nella sua guida.

Restano dunque esclusi gli interventi (trainanti) di sismabonus, disciplinati, come detto, al co.4 e ss..

Dunque, dovremmo dedurre che per gli interventi di adozione delle misure antisismiche di cui all'art. 16 D.L. n. 63/2013 co. da 1-bis a 1-septies le spese degli IACP sono agevolabili con il 110% solo se sostenute entro il 30 giugno 2022 (come cioè previsto entro il 30 giugno 2022 (come cioè previsto al co.4)? Tale conclusione appare la più coerente con il testo della legge.

IACP Superbonus e sconto in fattura

Si segnala infine che la Circ. n. 30/E/2020 ha escluso l'applicazione dello "Splyt Payment" ("di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972") agli IACP nel caso in cui essi optino per lo sconto in fattura.

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