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Provvedimento di rilascio dell'immobile IACP, decide il Tribunale

Perché per contestare il provvedimento di rilascio emanato dallo IACP bisogna rivolgersi al giudice ordinario?
Redazione 
27 Feb, 2020

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciatasi in ragione della materia afferente ad un contrasto di giurisdizione, ha stabilito e ribadito che avverso i provvedimento di rilascio dell'immobile emessi da uno IACP chi occupa l'immobile può proporre ricorso innanzi al giudice ordinario.

Così si legge nelle ordinanze nn. 5252 e 5253 depositate in cancelleria il 26 febbraio 2019.

Si badi: il riferimento agli IACP deve intendesi esteso a tutti gli istituti, agenzie, ecc. di edilizia residenziale pubblica.

Nell'affermare il principio succitato la Corte nomofilattica ha ribadito che l'elemento che consente di definire la ripartizione delle competenze, in casi come questo, è l'interesse tutelato.

Ove si tratti di diritto soggettivo, la decisione spetta senza dubbio al giudice ordinario, nei casi di specie al Tribunale.

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In entrambi i casi, sia pur con percorsi differenti, l'ente autonomo case popolari aveva intimato il rilascio dell'immobile agli occupanti.

Tutt'e due avevano proposto ricorso avverso quel provvedimento innanzi al Tribunale competente per territorio ed entrambe le Autorità Giudiziarie civili avevano declinato la propria competenza in favore del TAR.

I Tribunali amministrativi regionali, investiti a questo punto delle vicende, avevano a loro volta glissato: la competenza per loro, era del giudice ordinario. Sulle ordinanze di sgombero per il TAR devono decidere i giudici civili.

Risultato? Ai giudici amministrativi non restava altro da fare, come si suole in questi casi, che sollevare conflitto negativo di giurisdizione e quindi investire della vicenda le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (art. 11 codice del processo amministrativo).

Conflitto negativo di giurisdizione: si ricorre in tale situazione quando ognuno dei giudici aditi per la soluzione di una controversia declina la propria competenza.

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Nel rimettere la vicenda alle Sezioni Unite, entrambi i TAR aditi in seconda battuta hanno ricordato quell'orientamento della massima espressione dei giudici di legittimità secondo il quale la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in relazione all'annullamento dell'assegnazione per vizi relativi 'alla fase del procedimento amministrativo, mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva o comunque non strettamente connessa al provvedimento di assegnazione.

In entrambi i casi non si trattava di procedimento amministrativo attinente l'assegnazione, ma di ordine di rilascio/sgombero.

In casi del genere, ossia quando è in contestazione «il diritto dell'amministrazione di procedere in via esecutiva allo sgombero dell'immobile, diritto cui l'occupante dell'alloggio intende opporsi» la controversia ha ad oggetto l'esercizio di un diritto soggettivo.

Vertendosi in tema di tutela dei diritti soggettivi delle persone, in questo caso il diritto a non vedersi obbligato a rilasciare l'immobile, la domanda deve essere presentata al Tribunale.

Così sarà in questi casi, ove le parti intendano riassumere il giudizio nel merito, ossia proseguire la causa per vedere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rilascio/sgombero.

Nell'affermare ciò le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio orientamento in materia secondo il quale «la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio dì immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio» (Cass. SS.UU. ord. 26 febbraio 2020 nn. 5252 e 5253).

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