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I condòmini possono chiedere all'amministratore l'attestato di formazione periodica?

Formazione periodica degli amministratori e controllo da parte dei condomini. Come richiedere all'amministratore l'attestato di formazione periodica.
Avv. Alessandro Gallucci 

Chi vuole assumere incarichi di amministrazione di condomini deve essere in possesso di una serie di requisiti prescritti dalla legge.

Tra questi vanno ricordati gli obblighi di formazione: l'amministratore in regola con la legge deve essere in possesso di:

  • un attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione iniziale, se ha iniziato a esercitare l'attività dopo il 18 giugno 2013;
  • un attestato di formazione periodica, che certifichino che annualmente l'amministratore ha frequentato del corso di aggiornamento aventi i requisiti prescritti dal d.m. n. 140/2014.

Si badi: per l'assunzione di incarichi - almeno secondo quella che è la lettura della norma data dagli addetti ai lavori - non è necessaria la continuità della formazione periodica, ma la presenza di essa in relazione all'anno di riferimento.

Qui di seguito daremo risposta al quesito che abbiamo posto all'inizio nel titolo dell'articolo.

Con un'avvertenza: è una soluzione basata sull'interpretazione dello scrivente anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali che iniziano ad affacciarsi.

Formazione periodica degli amministratori, gli aspetti essenziali

Ogni amministratore di condominio è tenuto ai sensi dell'art. 71-bis disp. att. c.c. a curare la propria formazione periodica.

La periodicità del periodo formativo è annuale. Come calcolare quest'annualità?

Seguendo il calendario civile comune o avendo altri punti di riferimento?

Al riguardo, condivisibilmente per chi scrive, il Tribunale di Padova ha affermato che «nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi.

Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo.» (Trib. Padova 24 marzo 2017 n.818).

Se voglio esercitare l'attività di amministratore condominiale nel periodo intercorrente tra il 9 ottobre 2018 e l'8 ottobre 2019, cioè assumere e mantenere incarichi in questo periodo, devo avere seguito un corso di aggiornamento tra il 9 ottobre 2017 e l'8 ottobre 2018.

Un modo come un altro per complicarsi la vita con una scadenza non proprio facile da tenere a mente e, per come è strutturato il d.m. n. 140/2014 - che sarebbe auspicabile rivedere - con rarissime eccezioni.

Per chi scrive, il superamento del corso di formazione iniziale esonera dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica, per l'anno formativo nel quale è stato ottenuto l'attestato di superamento.

Che cosa succede se s'omette di seguire (ovvero non si segue proficuamente, ovvero non si supera) un corso di formazione periodica nei tempi prescritti dalla legge?

Sempre il Tribunale di Padova ha affermato che secondo pacifica giurisprudenza (a dire il vero allo scrivente non nota) «la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla» (Trib. Padova 24 marzo 2017 n.818).

Poteri dei condòmini in relazione ai controlli della formazione degli amministratori

Esiste un registro pubblico al quale rivolgersi per verificare se l'amministratore di condominio frequenta i corsi di aggiornamento?

No.

Le associazioni di categoria svolgono in tal senso un'utile funzione di pubblicità del possesso dei requisiti, ma non sussistendo obblighi di legge d'iscrizione alle associazioni, e soprattutto non sussistendo obblighi di legge che impongano la frequenza dei corsi delle associazioni alle quali si è iscritti, non si può pretendere da esse l'assolvimento di un compito che non hanno.

Ed allora?

Non v'è dubbio che i condòmini, ad esempio mediante una deliberazione assembleare, possano imporre all'amministratore, quale condizione per la nomina o per ogni suo rinnovo, di produrre gli attestati che dimostrano il possesso del requisito della formazione periodica in relazione al periodo nel quale si sta andando ad assumere l'incarico.

Ponendola quale condizione sospensiva per la nomina o la conferma, la richiesta dei condòmini diviene molto più efficace della semplice richiesta, comunque consigliabile, che ove non soddisfatta potrebbe portare alla revoca giudiziale ovvero alla invalidazione della delibera di nomina.

E se l'amministratore, o meglio il condominio convenuto in giudizio per l'invalidazione della delibera, provasse a posteriori, cioè in giudizio, la sussistenza dei requisiti? Per il Tribunale di Padova la prova va fornita al momento della richiesta e la successiva dimostrazione non varrebbe a salvare il condominio dalla condanna alle spese e di conseguenza l'amministratore da una responsabilità civile verso il condominio per quel danno economico.

In tal senso si legge nella più volte citata decisione che «se da un lato può ritenersi che la nomina ad amministratore è da ritenere valida perché il Condominio convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell'amministratore al momento della sua nomina, per avere frequentato il corso obbligatorio per l'anno 2014/2015 dall'altro va dichiarato che l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina» (Trib. Padova 24 marzo 2017 n.818).

Obbligo di formazione anche per commercialisti ed esperti contabili

Formazione degli amministratori condominiali, le associazioni si esprimano.

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