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E se il portiere sottrae illecitamente ad un condomino uno smartphone?

Il condominio può essere chiamato a rispondere ex articolo 2049 c.c. del comportamento illecito del portiere? La risposta del Tribunale di Latina.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Secondo l'articolo 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti) i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo.

L'elemento di ancoraggio di questa responsabilità, quindi, è la sussistenza di un vincolo di dipendenza (inteso dalla giurisprudenza in senso "estensivo") tra il lavoratore che provoca il danno a terzi ed il datore di lavoro chiamato a risponderne.

In ogni caso può sorgere questo tipo di responsabilità in capo al datore di lavoro se ricorre un secondo presupposto e, cioè, il c.d. "rapporto di causalità necessaria" con il lavoratore, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze.

La Cassazione però ha già sostenuto che la previsione dell'art. 2049 c.c. non si applica quando il fatto illecito sia avvenuto senza il minimo collegamento funzionale con l'attività lavorativa.

Così si è sostenuto che sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell'edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime - non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima - non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né si può sostenere che l'aggressione del condomino o dell'inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi svolge le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico (Cass. civ., Sez. III, 09/06/2016, n. 11816).

E se il portiere sottrae illecitamente ad un condomino uno smartphone?

Sottrazione illecita ad un condomino di uno smartphone e responsabilità del condominio ex art. 2049 c.c.: la vicenda

Il portiere di uno stabile sottraeva uno smartphone da una borsa lasciata da una donna negli spazi condominiali. Tale condotta illecita veniva accertata in sede penale.

Infatti gli elementi di prova raccolti in sede di indagine tra i quali le immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza installato nell'androne condominiale avevano permesso di accertare la condotta fraudolenta perpetrata dal portiere (la pubblica accusa all'esito dell'indagine richiedeva però l'archiviazione del procedimento penale per la particolare tenuità del fatto a carico del portiere autore del furto).

In ogni caso la derubata citava davanti al Tribunale civile condominio e del portiere per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2043/2059 c.c.

Nel costituirsi il condominio convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l'eventuale responsabilità in ordine all'evento fosse da ricondursi unicamente al portiere dello stabile; eccepiva altresì l'infondatezza della pretesa attorea perché asseritamente non provata, nonché il quantum risarcitorio con contestuale richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale del condominio ex art. 2049 c.c. per la condotta illecita e penalmente rilevante posta in essere dal portiere subordinato sotto il profilo lavorativo al condominio.

Tale norma non richiede che fra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un "nesso di occasionalità necessaria".

In quest'ottica lo stesso giudice sottolinea che proprio in virtù delle mansioni a lui attribuite, il portiere deve ritenersi custode dei beni a lui affidati durante lo svolgimento delle sue mansioni.

La borsa era stata effettivamente lasciata all'interno dello stabile condominiale ove il portiere prestava la sua attività lavorativa e lo stesso avrebbe dovuto vigilare affinché nessuno se ne appropriasse e non al contrario "approfittare" della disattenzione della vittima per sottrarle il telefono cellulare.

Per il Tribunale sussiste, dunque, quel nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le mansioni svolte (nello specifico, l'obbligo di custodia dei beni depositati nel plesso condominiale).

Condominio e portiere sono stati solidalmente condannati al pagamento in favore dell'attrice di una somma corrispondente al valore di mercato dello smartphone, nonché al risarcimento del danno morale di natura soggettiva attesa la compromissione delle attività dinamico relazionali legate alla perdita dei contatti salvati sul telefono.

Nessun risarcimento invece per il danno legato al disagio nello svolgimento dell'attività professionale atteso che la vittima avrebbe dovuto prevenire il rischio di perdere dati e informazioni personali (effettuando ad esempio un backup dei dati).

Sentenza
Scarica Trib. Latina 25 ottobre 2022 n. 2014
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