Come noto, il rapporto che intercorre tra amministratore e condomini è un rapporto identificato nel contratto di mandato. Il mandato, espressamente previsto dall'art. 1703 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
L'amministratore di condominio, nel caso di specie, quale mandatario, è tenuto a eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 del codice civile.
E', in linea di principio, questo (diligenza del buon padre di famiglia) il parametro sulla base del quale operare una valutazione della condotta posta in essere dall'amministratore.
Ad esempio, in passato, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 24920/2017, ha ritenuto connotata dalla diligenza del buon padre di famiglia, la condotta dell'amministratore il quale aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali e, pertanto, non poteva muoversi nei confronti dello stesso alcun addebito per non aver fatto ricorso ad un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi essendosi comunque, l'amministratore, attivato nella raccolta dei fondi, mettendo in mora gli inadempienti.
Ciò non toglie che la condotta dell'amministratore, spesso esaminata ex post, possa sfociare in inadempienze.
Il Tribunale di Roma, recentemente, con la sentenza n. 8275/2019 pubbl. il 16/04/2019, ha avuto modo di valutare e decidere in ordine alla condotta di un amministratore additato di aver sottratto ingenti somme al condominio. Somme non restituite al momento del passaggio di consegne.
Il Condominio, infatti, aveva citato in giudizio il precedente amministratore (nello specifico una società in accomandita semplice), a suo tempo revocato, lamentando che la condotta posta in essere dall'ex amministratore fosse da ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza ed al generale principio di valutazione sulla scorta della diligenza del buon padre di famiglia per aver, il convenuto, riscosso gli oneri senza pagare i fornitori così costringendo il Condominio a rimanere debitore di terzi per una ingente somma e poiché, dalla situazione di cassa, sarebbe emersa una distrazione di denaro dalle casse condominiali (peraltro di notevole entità). Ma v'è di più.
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