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Direttore lavori, progettista e responsabilità

Quali sono i compiti del progettista e del direttore dei lavori e perché sono, eventualmente, responsabili dei difetti dell'opera finale.
Avv. Marco Borriello 

In ambito condominiale e non solo, quando si decide di realizzare un'opera che richiede competenze specifiche nella sua prospettazione e in fase di esecuzione, le figure professionali del progettista e del direttore dei lavori sono, evidentemente, essenziali.

Il primo progetta l'intervento, valutando, altresì, l'opportunità e l'utilità dell'opera, in ragione del concreto fabbisogno del committente. Il secondo, invece, controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto del progetto approvato, evitando, perciò, che il risultato finale sia difforme da quanto preventivato o che l'opera sia completata senza rispettare le regole della buona tecnica.

Alla luce, perciò, di quanto premesso, sembra chiaro che, se ci sono problemi nel periodo successivo al completamento dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori potrebbero essere responsabili e diventare il bersaglio di azioni giudiziarie dirette al risarcimento dei danni patiti dal committente.

È in effetti ciò che è accaduto nella vicenda oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale di Ravenna e culminato con la sentenza n. 21 del 18 gennaio 2022. Nel caso specifico, si sono scontrate le tesi opposti di un condominio e di un ingegnere, in merito alla responsabilità di quest'ultimo per aver ricoperto il doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a vantaggio del fabbricato.

Approfondiamo meglio, però, cosa è accaduto in questo edificio.

Direttore lavori, progettista e responsabilità: il caso concreto

Nel 2010, in base ad un progetto presentato da un ingegnere, l'assemblea di un condominio, all'unanimità, aveva deciso di realizzare un nuovo impianto di riscaldamento.

Era, quindi, sottoscritto un appalto con una determinata impresa, in occasione del quale era confermato, come progettista, il predetto ingegnere. A questi era, altresì, conferito il ruolo di direttore dei lavori.

Purtroppo per il condominio, negli anni seguenti al compimento dell'opera, questa si rivelava inadeguata sotto vari aspetti. In particolare, appariva evidente che l'impianto fosse stato mal progettato, in quanto sovradimensionato per il fabbisogno di acqua calda dell'edificio. Ciò determinava il malfunzionamento di un componente che si accendeva e spegneva in continuazione.

Erano, inoltre, rilevati alcuni difetti e/o vizi nell'esecuzione dell'opera che, unitamente ai già descritti problemi, avevano portato l'impianto ad uno stato quasi di abbandono e ad una pessima efficienza.

Le predette circostanze spingevano il condominio a citare in giudizio l'ingegnere per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito degli errori di progettazione e realizzazione dell'opera appaltata.

In sede giudiziaria, il convenuto si difendeva contestando la fondatezza della domanda attorea e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice.

La lite de quo si caratterizzava per la solita quanto indispensabile Ctu, al termine della quale il professionista incaricato confermava le criticità dell'impianto, quantificando altresì gli importi necessari per ripristinare l'opera.

Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda e condannava il convenuto progettista/direttore dei lavori al pagamento dei costi di ripristino dell'impianto e al versamento delle spese di giudizio.

Direttore dei lavori: la responsabilità secondo la giurisprudenza

Alla luce di quanto espresso dalla Corte di Cassazione, per gli eventuali difetti dell'opera eseguita, il direttore dei lavori assume nei riguardi del committente un'obbligazione di mezzi e non di risultato «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, questi presta un'opera professionale implicante un'obbligazione di mezzi e non di risultato (Cass. sent. n. 7373/2015)».

Tuttavia, secondo la citata sentenza, anche se il professionista non deve assicurare alcun risultato è, comunque, tenuto a vigilare sui lavori con una particolare diligenza, allo scopo di assicurare al committente che l'intervento sia conforme al progetto nonché sia realizzato nel rispetto delle regole della buona tecnica «il direttore dei lavori è tuttavia chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, sicché egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.

Ne deriva che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; sicché rientrano nelle obbligazioni su di lui gravanti l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi».

Pertanto, se l'opera dovesse risultare inadeguata o difforme da un certo standard qualitativo o addirittura dal progetto, il professionista sarebbe responsabile nei riguardi del committente, indipendentemente dal contratto di appalto che questi ha con l'appaltatore.

Responsabilità del direttore dei lavori: le sentenze in materia

Direttore dei lavori e progettista: l'appalto non esclude la loro responsabilità

Il Tribunale di Ravenna conferma che, in base al rapporto fiduciario che si crea tra il progettista, il direttore dei lavori e il committente, queste figure professionali sono responsabili se, ad esempio, l'opera compiuta si dovesse rivelare inadeguata, inefficiente, mal progettata e realizzata senza il rispetto della cosiddetta buona tecnica «Il direttore dei lavori ha l'obbligo infatti di verificare in concreto che vengano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato, dovendo vigilare affinché l'opera sia conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.

Il progettista è inoltre responsabile con l'appaltatore verso il committente degli eventuali gravi difetti dell'opera dipendenti da errata progettazione»

Ovviamente, questa responsabilità non può essere esclusa invocando il contratto di appalto tra il committente e l'impresa «Il rapporto contrattuale con l'appaltatore non esclude infatti la responsabilità del progettista/direttore dei lavori individuato di comune accordo tra le parti per i problemi causati alla proprietà da errori di progettazione/direzione dei lavori, in virtù delle prestazioni rese».

Sono stati, dunque, questi i motivi che, nel procedimento in commento, hanno giustificato la condanna dell'ingegnere per l'impianto mal progettato e mal realizzato.

La figura del Direttore Lavori: contratto d'opera intellettuale

Sentenza
Scarica Trib. Ravenna 18 gennaio 2022 n.21
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