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Delibera condominiale programmatica o interlocutoria: è impugnabile?

La legge stabilisce che, per andare in causa contro qualcuno o per resistere ad un'azione legale, è fondamentale avere un interesse meritevole di tutela.
Avv. Marco Borriello 

In un condominio, all'assemblea degli aventi diritto è attribuito il compito di assumere determinate decisioni. Ad esempio, può essere stabilito che l'area cortile sia destinata al parcheggio delle vetture dei residenti oppure che sia ristrutturata la copertura del lastrico solare comune o, anche e più semplicemente, che sia approvato il bilancio consuntivo e il relativo riparto elaborati dall'amministratore.

Ebbene, in tutti questi casi, come negli altri analoghi, si dice che l'assemblea abbia espresso una manifestazione di volontà di carattere dispositivo in grado, perciò, di produrre degli effetti nella sfera giuridica e patrimoniale dei vari proprietari dell'edificio. È, dunque, per questa ragione che, se illegittimo, il singolo condòmino ha interesse e facoltà d'impugnare il deliberato per farne accertare l'invalidità.

Invece, nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Roma n. 5043 del 19 marzo 2024, leggendo gli atti, pare che due assemblee del 2018, puntualmente impugnate dalla proprietaria di un appartamento in condominio, avessero avuto soltanto un carattere interlocutorio. Secondo, perciò, la tesi del convenuto fabbricato, non vi era alcun interesse per contestarle in sede giudiziaria e la domanda era inammissibile.

All'ufficio laziale, pertanto, è spettato il compito di stabilire, in tema di delibera condominiale programmatica o interlocutoria, se questa è impugnabile.

Passiamo, dunque, ad approfondire la questione.

Impugnazione delibera condominiale e interesse ad agire: cosa significa?

Sentendo parlare di impugnazione di una delibera condominiale e di interesse ad agire, il lettore può, giustamente, chiedersi cosa significa tutto ciò.

Ebbene, a tale riguardo, cioè in tema di azioni giudiziali, non bisogna mai dimenticare che la legge stabilisce che, per andare in causa contro qualcuno o per resistere ad un'azione legale, è fondamentale avere un interesse meritevole di tutela "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (Art. 100 cod. proc. civ.)".

In pratica si tratta di un'utilità e/o di un vantaggio che il cittadino può ottenere soltanto ricorrendo alla giustizia.

Perciò, l'interesse ad agire è rilevante anche per impugnare un'assemblea condominiale. Senza tale presupposto, infatti, l'azione sarebbe inammissibile e la domanda del condòmino di turno sarebbe respinta.

Proprio ciò che è avvenuto nel caso in commento.

Delibera condominiale programmatica o interlocutoria: può arrecare pregiudizio ai condòmini?

Se normalmente l'assemblea condominiale esprime delle manifestazioni di volontà di carattere dispositivo, non le è certo preclusa la possibilità di deliberare con intento programmatico e/o interlocutorio.

Ad esempio, il consesso potrebbe decidere di valutare l'opportunità di eseguire dei lavori, previa consulenza di un esperto oppure di vagliare la possibilità di agire contro un condòmino, previo parere di un legale.

In entrambi i casi, pare evidente che dal deliberato non possa derivare alcun pregiudizio ai vari proprietari, ivi compreso quello, eventualmente, interessato dalla paventata azione legale. La delibera, infatti, è puramente programmatica, solamente interlocutoria e, in quanto tale, inidonea a pregiudicare la sfera patrimoniale degli interessati. Ebbene, anche nel caso in commento è avvenuto tutto ciò.

Con le delibere in contestazione, infatti, l'assemblea si era limitata ad invitare una proprietaria a rimuovere la telecamera che aveva installato verso il pianerottolo comune. Il consesso si era reso, altresì, disponibile a valutare la proposta di un nuovo impianto di videosorveglianza in luogo di quello già installato.

In nessun caso, però, l'assemblea si era espressa pregiudicando, concretamente, la sfera patrimoniale dell'interessata. Quest'ultima, quindi, non aveva alcun interesse a agire a supporto della propria impugnazione.

Ovviamente, la tesi espressa sul caso dal Tribunale di Roma, ha trovato il pieno conforto della giurisprudenza sull'argomento "l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. sent. n. 10865/2016) - il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea... deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. Civ. sent. n. 6128/2017)".

Per tutte queste ragioni, la domanda è stata respinta, poiché inammissibile. L'attrice, infatti, non ha potuto dimostrare che le assemblee in contestazione fossero in grado di pregiudicare la sua sfera patrimoniale. Ella, perciò, è stata condannata, anche, al pagamento delle spese processuali secondo il naturale principio della soccombenza.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 19 marzo 2024 n. 5043
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