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Tutto quello che dovete sapere sulle case vendute all'asta. Tipologie, procedure e tutele.

Analisi delle nuove procedure introdotte dagli articoli 532 e 591 del codice procedura civile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge n. 119 del 30 giugno 2016, cioè la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali.

Tra le tante novità apportate alla procedura esecutiva dal d.l. n. 59/2016, meglio noto come decreto banche c'è la previsione di un tetto massimo alle vendite giudiziarie.

Brevi cenni sulle aste giudiziarie immobiliari: regole e procedure. A seguito di un'insolvenza o di un fallimento, il bene immobiliare del debitore può essere pignorato (o sequestrato) e messo in vendita attraverso la cosiddetta asta giudiziaria immobiliare.

Si tratta di una vera e propria procedura processuale che si svolge presso l'ufficio aste giudiziarie del tribunale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 579 del Codice di procedura civile, può prendere parte all'asta giudiziaria immobiliare qualunque soggetto, tranne il debitore.

I cittadini possono partecipare personalmente all'asta o, se vogliono restare anonimi, delegare un procuratore legale (in questo secondo caso i dati dell'acquirente devono essere comunicati alla Cancelleria del tribunale entro tre giorni dall'aggiudicazione del bene).

Le aste giudiziarie si possono effettuare seguendo tre differenti modalità: vendita all'incanto, vendita senza incanto e vendita a trattativa privata.

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