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Iacp e debiti in condominio, i tempi di recupero delle somme

Recupero crediti Iacp. Quali sono i tempi massimi?
Avv. Alessandro Gallucci 

Se lo Iacp – istituto autonomo case popolari – oggi variamente nominato a seconda delle regioni come Ater, Arca, Aler, ecc. ecc. è proprietario di un'unità immobiliare in condominio, esiste differenza tra questo ente ed un semplice condominio?

La risposta è: in parte. La diversità, lo vedremo qui appresso, sta nella tempistica riguardante la procedura di recupero coatto del credito per il caso di morosità.

Partiamo da un dato imprescindibile: se lo Iacp è un condomino nell'ambito di un contesto edilizio che vede la presenza di altri comproprietari, non potrà richiamare a proprio favore le normative di rango regionale dettate in materia di gestione dell'edilizia residenziale pubblica rispetto alla quale si presenta come unico proprietario.

Al pari di un qualunque altro soggetto di diritto, infatti, l'ente case popolari dev'essere considerato proprietario di un'unità immobiliare come se fosse un persona. Le normative dettate sui così detti condòmini di gestione riguardano gli immobili di totale proprietà delle così detto istituto case popolari.

Sebbene non siano mancate sentenze tese a non porre distinzione tra le due ipotesi, ad avviso di chi scrive, invece, è fondamentale rimarcare questo aspetto: nei casi di Iacpcondomino al pari degli altri”, questo risponde direttamente verso l'amministratore dell'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'assegnatario dell'alloggio pubblico, insomma è responsabile secondo le ordinarie regole condominiali (art. 63 disp. att. c.c.).

La sospensione dell'amministratore di condominio da parte dello IACP

La natura dell'istituto autonomo case popolari (Ater, Aler, ecc.), tuttavia, incide e non poco sulla tempistica necessaria – ci riferiamo a ipotesi di certezza assoluta di impossibilità di opposizione – al pagamento.

Quando si tratta di ente pubblico non economico (nella pressoché totalità dei casi), si dovrà fare riferimento, quanto alla tempistica dell'azione di recupero, meglio alla tempistica della successiva azione esecutiva forzosa, all'art. 14, primo comma, legge n. 669/1996, che recita: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Detta diversamente: quando l'amministratore chiede ed ottiene decreto ingiuntivo contro lo Iacp, egli potrà far notificare il decreto e solamente quattro mesi dopo questo adempimento (leggasi la ricezione dell'atto) potrà far notificare il precetto con il quale s'ingiunge il pagamento delle somme indicate a decreto, potendosi intimare il termini di dieci giorni superati i quali si proporrà azione giudiziaria.

Recupero crediti. L'amministratore di condominio può agire in giudizio solo previo consenso dell'assemblea

Insomma mentre un normale condomino ha dieci giorni di tempo tra la notifica del decreto (se provvisoriamente esecutivo) e del precetto per poter pagare le somme richieste, lo Iacp, quando sia configurabile come ente pubblico non economico, ha centoventi giorni di tempo per pagare ed in quel lasso di tempo non può essergli notificato il precetto e quindi non può essere iniziata l'azione esecutiva: una bella differenza, non c'è che dire.

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