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Cambio di residenza, devo comunicarlo all'amministratore di condominio?

La residenza è un dato presente nel registro di anagrafe condominiale e la sua variazione comporta l'obbligo di comunicazione all'amministratore di condominio: tempi, modi e conseguenze per il caso di dimenticanza.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il cambio di residenza è un'operazione volta a segnalare ai competenti uffici comunali che non sia ha più l'abitazione in una data unità immobiliare, ma in un'altra.

A stretto rigore di legge, si parla di cambio di residenza quando la si sposta da un comune ad un altro: nell'ambito dello stesso comune il riferimento è al cambio di abitazione: nondimeno nel gergo comune la locuzione cambio di residenza richiama ogni circostanza che riguardi il trasferimento d'indirizzo.

Grazie ad un quesito di un nostro lettore approfondiamo gli adempimenti connessi al condominio: "Buona sera Redazione. Scrivo per un quesito sul cambio di residenza. Ho un appartamento in un condominio e lo concedo in locazione. Fino a sei mesi fa risiedevo in una tale via, poi ho cambiato casa. Oggi, con la consueta richiesta di rata ordinaria, ho notato addebito di un costo extra per ricerche anagrafiche. È vero, mi sono dimenticato di comunicarlo: adesso devo pagare anche questo costo?"

Una risposta certa non possiamo fornirla, ma le indicazioni affinché il condòmino risolva la questione, quelle sì; entriamo nel dettaglio.

Cambio di residenza: gli adempimenti normativi e le conseguenze per il caso di inadempimento

Ai sensi dell'art. 13 del dpr n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) il cambiamento di abitazione deve essere comunicato ai responsabili delle anagrafi comunali.

Ciò vuol dire che se Tizio va a vivere nella via Alfa del Comune Gamma, mentre prima abitava nella via Beta dello stesso comune, dovrà farne comunicazione ai competenti uffici comunali.

L'art. 15 del medesimo decreto prevede che l'ufficiale di anagrafe che abbia accertato che non sia stato comunicato il cambio di abitazione deve invitare gli interessati a rendere la dichiarazione in esame, provvedendo in mancanza alla variazione d'ufficio ed al pagamento delle sanzioni prescritte dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro).

Cambio di residenza e condominio: le disposizioni del codice civile

Ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c. è fatto obbligo all'amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Il registro, specifica la norma, deve contenere:

  1. le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento;
  2. il codice fiscale e della residenza o domicilio dei medesimi;
  3. i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
  4. ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Questo registro può essere liberamente consultato dagli interessati nel luogo, nei giorni ed alle ore che l'amministratore deve comunicare contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, così come prescritto dall'art. 1129, secondo comma, c.c.

Cambio di residenza e controlli 'concordati'

Cambio di residenza e rapporti con il condominio: conseguenze per l'omessa comunicazione

I condòmini devono comunicare all'amministratore la variazione dei dati succitati, ivi compreso il cambio di residenza e/o di domicilio.

È chiara in tal senso, la seconda parte dell'art. 1130 n. 6 c.c. che individua anche le conseguenze derivanti dall'inadempimento. La norma, infatti, stabilisce che "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Tornando all'esempio esposto in precedenza, se Tizio va a vivere nella via Alfa del Comune Gamma, mentre prima abitava nella via Beta dello stesso comune, dovrà farne comunicazione all'amministratore entro sessanta giorni decorrenti dalla variazione anagrafica.

Con riferimento alla residenza, potrebbe essere avanzata un'obiezione: se l'amministratore, venuto a conoscenza della variazione, prima di effettuare la ricerca deve inviare al condòmino una raccomandata e nel farlo la invia ad un recapito presso il quale il condòmino riceve la richiesta, la questione non dovrebbe essersi risolta da sé?

La risposta è negativa: un conto è un recapito, altro la residenza anagrafica. Al ricevimento della raccomandata, pertanto, il condòmino deve rispondere nei tempi prescritti dalla legge altrimenti le spese per l'acquisizione delle informazioni (ergo: le spese connesse alla richiesta di certificato anagrafico).

I costi possono comprendere anche eventuali compensi che l'amministratore abbia indicato in sede di nomina o di rinnovo con specifico riferimento all'attività di cui trattasi.

Quanto al caso sottopostoci dal nostro lettore, non è dato comprendere dal suo quesito se l'amministratore abbia inviato (o provato ad inviare all'ultimo recapito conosciuto) la richiesta di cui all'art. 1130 n. 6 c.c.: è evidente che la mancanza di questo adempimento preliminare rispetto alla ricerca anagrafica possa comportare la contestazione della richiesta del costo extra in quanto il condòmino non è stato messo nella condizione di adempiervi.

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