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Bidoni spazzatura in condominio: chi decide dove metterli?

L'assemblea condominiale è l'organo deputato a decidere la gestione dei beni e dei servizi comuni.
Avv. Marco Borriello 

La posizione dei bidoni della spazzatura in condominio è spesso motivo di litigio tra i proprietari. C'è quello, infatti, che ne contesta la collocazione, in quanto rovina l'estetica e il decoro del fabbricato. Oppure, c'è il condòmino che protesta, vivamente, sui contenitori ubicati nel cortile, poiché sono troppo vicini alla propria residenza e dagli stessi arrivano degli insopportabili cattivi odori.

Ad ogni modo, trattandosi della gestione di un servizio comune, è compito dell'assemblea deliberare sul punto. Proprio ciò che è avvenuto in un complesso immobiliare in provincia di Palermo dove la decisione di collocare i bidoni della spazzatura in prossimità del cancello del condominio non è stata accettata da un proprietario.

Quest'ultimo, perciò, ha impugnato il deliberato e la relativa lite, almeno per ora, è stata risolta dalla recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1184 del 2 novembre 2023.

Non mi resta, pertanto, che approfondire il caso concreto prima di esaminare il merito della questione.

Dove mettere i bidoni spazzatura in condominio? Fatto e decisione.

Con un'assemblea del giugno del 2019, un condominio decideva di spostare i bidoni deputati alla raccolta differenziata dei rifiuti nei pressi del cancello d'ingresso. Era altresì stabilito che gli stessi dovessero essere allocati senza creare alcuna struttura, seppur minimale, che li potesse contenere e recintare.

Originariamente, i contenitori de quo stavano in un'altra area e, specificatamente, in fondo al parcheggio dei residenti. Tuttavia, il fatto che la zona fosse molto ventosa e che la stessa fosse soggetta a mareggiate provenienti dall'adiacente zona marina, avevano convinto il consesso a cambiare posto.

In questo modo i bidoni sarebbero stati più protetti e si sarebbe evitato di trovarli rovesciati dal vento e dai marosi con relativo spargimento della spazzatura in essi contenuta.

La decisione de quo non era, però, condivisa dal proprietario dell'immobile di fronte alla nuova postazione dei contenitori. Secondo il dissenziente essi erano troppo vicini ed emanavano degli intollerabili cattivi odori verso la propria abitazione. In ragione di ciò, egli ne chiedeva l'immediato spostamento, ma non ottenendo alcuna soddisfazione, impugnava l'assemblea dinanzi al competente Tribunale di Termini Imerese.

La causa, così, presentata, si caratterizzava per una corposa istruttoria, fatta da molteplici testi escussi e da un'espletata Ctu a cui era affidato il compito di stabilire se fosse possibile una soluzione alternativa a quella deliberata.

Ebbene, la collocazione dei bidoni decisa dall'assemblea pareva l'unica possibile oltre ad essere quella più idonea e conforme alla normativa locale. L'ordinanza sindacale del Comune, infatti, imponeva ai vari fabbricati di posizionare i contenitori dei rifiuti all'esterno degli edifici, in prossimità del civico.

In alternativa, potevano essere posti all'interno del condominio, ma nell'immediate vicinanze dell'ingresso.

Lo scopo era quello di evitare intrusioni nella proprietà altrui nonché di evitare situazioni in cui, durante lo svolgimento delle varie manovre dei mezzi e degli uomini deputati alla raccolta, potesse farsi male qualcuno.

Collocazione bidoni per la raccolta differenziata nel supercondominio

Infine, il Ctu aveva accertato che i contenitori erano stati posti ad una distanza dalle abitazioni maggiore rispetto a quella prevista dal regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani.

Per tutti questi motivi, la domanda attorea è stata respinta anche perché era emerso che dai bidoni, puntualmente e ritualmente puliti, non proveniva alcun cattivo ed intollerabile odore.

Come contestare la delibera che decide dove mettere i bidoni della spazzatura?

La lite in esame mostra quanto sia difficile contestare una decisione come quella presa dall'assemblea del condominio de quo. Nel caso concreto, infatti, la collocazione dei contenitori dei rifiuti è avvenuta nel pieno rispetto del regolamento comunale.

È stata, infatti, osservata la distanza minima tra i contenitori e le abitazioni, inoltre è stato evitato che i mezzi dovessero entrare all'interno dell'area adiacente al fabbricato per operare la raccolta, così evitando pericoli per la pubblica incolumità.

In casi come questi, dunque, l'unica possibilità riconoscibile al residente per contestare il posizionamento dei bidoni deciso dall'assemblea è quella offertagli dall'art. 844 cod. civ. "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

In questa ipotesi, però, il condomino ha l'onere di comprovare l'intollerabilità dei cattivi odori provenienti dai contenitori.

Il caso giuridico in commento dimostra, però, che la buona manutenzione dei bidoni, sottoposti al lavaggio e alla disinfettazione costante, impedisce la produzione di emissioni intollerabili.

In tali circostanze, quindi, bisogna adeguarsi, inevitabilmente, alla decisione della maggioranza e quest'ultima appare ineccepibile.

Sentenza
Scarica Trib. Termini Imerese 2 novembre 2023 n. 1184
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