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Riparto indennità portiere gestione rifiuti

Chi e come paga l'indennità del portiere per la movimentazione dei bidoni dati in uso al condominio?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Il tema della raccolta dei rifiuti in condominio e delle relative spese è sempre oggetto d'interesse e foriero d'interrogativi tanto più specifici quanto specifica è la fattispecie di riferimento.

L'organizzazione della raccolta dei rifiuti mediante prelievo diretto presso gli edifici e/o unità immobiliari è una realtà esistente da anni in molte città e che prende piede sempre di più in altre.

Il conferimento fronte strada ad ore e giorni prestabiliti sostituisce la raccolta pubblica con appositi bidoni posizionati nelle strade pubbliche.

Tale impostazione nelle intenzioni e pare anche alla riprova pratica è in grado d'impattare significativamente sulla raccolta differenziata, incrementandone notevolmente la percentuale.

In ambito condominiale, sovente, dove c'è un portiere la movimentazione dei bidoni dati in uso al condominio è affidata a lui.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati contempla per questo genere di attività una specifica indennità, oggi misura in € 1,00 per unità immobiliare.

Come suddividere questo costo?

Ce lo chiede un nostro lettore, che ci scrive quanto segue: "Buongiorno amici di Condominioweb! Vi spiego la mia situazione, spero possiate darmi una mano.

Abito in un edificio di centodieci abitazioni. Abbiamo il portiere che tra le varie mansioni ha quella di movimentare i bidoni per la raccolta dei rifiuti dalla cantinola, nella quale lo abbiamo in deposito, alla strada pubblica, nei giorni indicati per il conferimento e la raccolta.

Di queste centodieci abitazioni dieci hanno un accesso autonomo fronte strada e autonoma gestione del conferimento rifiuti.

Ripartizione spesa movimentazione bidoni raccolta differenziata in condominio

L'indennità spettante al portiere è dunque suddivisa tra i condòmini che usufruiscono del servizio. A domanda l'amministratore ha detto che siccome tutti ne usufruiamo in maniera uguale, allora tutti paghiamo una quota capitaria.

A me non sembra giusto, che ci stanno a fare i millesimi?."

Spese per il servizio di portierato

Ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c., salvo diversa convenzione, i condòmini partecipano alle spese per i servizi resi nell'interesse comune sulla base dei millesimi di proprietà.

Eccezione a questa regola, oltre alla diversa convenzione citata in precedenza, è che il servizio rechi diversa utilità ai condòmini. In tal caso, lo specifica il secondo comma dell'art. 1123, la spesa va ripartita in base all'uso.

La gestione del portiere in condominio

Classico esempio di questa ipotesi, addirittura tipizzato da una norma, è quello della manutenzione delle scale e dell'ascensore: chi abita ad un piano più alto paga una maggiore quota.

Se poi la spesa riguarda sono un gruppo di condòmini, pagheranno solo questi secondo il criterio applicabile (art. 1123, terzo comma, c.c.).

Non esiste tra le norme condominio la regola della spesa suddivisa in parti uguali, sebbene stia facendo capolino in sede giurisprudenziale quella che consente l'addebito di costi al singolo condòmino.

Il costo del servizio di portierato, dalla voce stipendio del portiere, variamente composta, a tutti i servizi accessori a quello principale, non sfugge alle regole citate.

In termini strettamente generali le spese per il servizio di portierato debbono essere suddivise tra i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Certo, se nello stipendio è compresa anche la pulizia delle scale è tra le prerogative dell'assemblea valutare quale parte della remunerazione considerare atta a ciò, oltre alle eventuali indennità, e quindi il criterio di ripartizione applicabile.

Non v'è dubbio che la spesa per la custodia consistente nell'attività propria di vigilanza sia soggetta ad un criterio differente da quella applicabile per la mansione consistente nella pulizia dell'edificio e delle pertinenze.

Spese per la movimentazione dei rifiuti da parte del portiere

La questione così esposta nei termini generali, degradando poi allo specifico aspetto della retribuzione del portiere, ci consente di affrontare con chiarezza e specificità il quesito postoci dal nostro lettore.

Il portiere dello stabile composto da centodieci abitazioni cura la movimentazione dei carrellati nei quali conferiscono i rifiuti possessori e detentori di cento unità immobiliari.

Questo fa si che si applichi il particolare criterio parziario previsto dall'art. 1123, terzo comma, c.c.

La spesa per l'indennità per la movimentazione dei bidoni dati in uso al condominio, dunque, dovrà essere sostenuta esclusivamente da questi cento condòmini.

Quanto al criterio applicabile, non conosciamo le ragioni esposte dell'amministratore, ossia se si tratta di una sua valutazione equitativa ovvero di una disposizione del regolamento contrattuale (una delle forme della diversa convenzione prevista dall'art. 1123, primo comma, c.c.), oppure ancora se la scelta si fondi sulla scivolosa applicazione del criterio applicabile per facta concludentia.

Fatta salva la specificità propria della fattispecie che andrebbe valutata attentamente e con studio di documentazione, in termini generali possiamo dire che l'impostazione data dall'amministratore, se non fondata sulle specificità indicate, è errata.

Come dicevamo non esiste un criterio legale che consenta la suddivisione delle spese in parti uguali. O la spesa si suddivide sulla base di un criterio che tenga conto dell'uso differente, oppure ciascun condòmino partecipa ai costi necessari all'erogazione dei servizi comuni sulla base dei millesimi di proprietà.

È questo il criterio cui, secondo chi scrive, l'amministratore deve fare ricorso per la suddivisione della spesa per la movimentazione dei bidoni dati in uso al condominio.

Collocazione bidoni per la raccolta differenziata nel supercondominio

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