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Attenzione ai fili per stendere il bucato sul terrazzo

Una recente decisione si è occupata di un conflitto tra condomini relativo ad un lastrico con paletti e fili per la biancheria.
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 

Molti regolamenti comunali stabiliscono che per preservare il decoro dell'ambiente urbano è >vietato stendere tappeti, panni e oggetti simili in aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie.

In altre parole non consentono di stendere il bucato al di fuori del perimetro di terrazzi e balconi se questi si affacciano su una strada o un'area pubblica; di conseguenza i condomini sono costretti ad utilizzare stenditoi posti nei balconi oppure ad utilizzare il lastrico solare comune.

Del resto la presenza dei panni sul lastrico comune non possono certo ledere il decoro architettonico, cioè le linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; infatti stendere il bucato non comporta opere edili incidenti sulla sagoma o la facciata del fabbricato, ma la posa temporanea di oggetti rimovibili, che non possono, quindi, pregiudicare il decoro architettonico.

Tuttavia, qualora una norma di natura contrattuale del regolamento condominiale vieti espressamente l'utilizzo del lastrico per sciorinare i panni all'esterno dell'edificio, ogni partecipante al condominio ha il diritto di esigere sempre l'osservanza di detto comportamento, pretendendo che la biancheria sia stesa solo nelle eventuali aree opportunamente attrezzate o all'interno del balcone.

In mancanza di tale limite "regolamentare" si deve tenere conto che l'assemblea non può con delibera vietare di accedere alla terrazza comune - destinata esclusivamente a copertura - per stendere i panni e battere i tappeti in quanto tale diritto si fonda sul principio di cui all'art. 1102 c.c., in virtù del quale ognuno può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione o ne impedisca il paro uso.

Tuttavia può costituire fonte di discussione installare e mantenere fili per stendere sulla detta copertura piana comune del caseggiato.

Il problema è stato recentemente affrontato dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 291 del 12 maggio 2021.

Fili per stendere il bucato sul terrazzo: la vicenda

In piccolo condominio veniva stabilito, con delibera assembleare, l'uso turnario del lastrico solare comune. Sulla copertura si trovava uno stenditoio, in origine collocato nel mezzo del terrazzo, poi spostato in una zona più laterale, per favorire la migliore fruizione dell'area per altri scopi.

Una condomina, però, dopo aver infisso con cemento quattro paletti in ferro sul parapetto del terrazzo, installava altri due fili per asciugare i panni che attraversavano in senso diagonale buona parte della cosa comune; un condomino si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse dichiarata l'illegittimità dell'opera realizzata sul terrazzo, con condanna della citata condomina alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione dei nuovi fili e dei paletti in ferro di sostegno.

A sostegno delle sue ragioni l'attore faceva presente che la convenuta aveva mutato la destinazione naturale del terrazzo, riducendolo a stenditoio e impedendo la sua libera utilizzazione per svolgere altre attività (feste, passeggio, soggiorno, cene, ecc.) per le quali si prestava ad essere usato.

In ogni caso lamentava che i paletti in ferro erano posti, in violazione dell'art. 907 c.c., a distanza, di due metri, inferiore a quella di tre metri dalla finestra della sua abitazione, dalla quale aveva il diritto di esercitare una veduta diretta sul terrazzo comune.

Secondo il Tribunale l'installazione da parte della convenuta dei quattro paletti e dei relativi fili stenditoi costituiva uso legittimo della cosa comune senza comportare alcuna alterazione della destinazione del bene comune ed impedire agli altri partecipanti di utilizzare lo spazio in questione.

Tuttavia imponeva alla condomina di rendere amovibili i fili per consentire agli altri condomini di rimuoverli comodamente nel caso in cui volessero fruire diversamente del terrazzo.

Infine, in merito alla violazione delle distanze, notava che solo un paletto era a distanza illecita ma trovandosi sotto la finestra dell'attore non toglieva né aria né luce al predetto titolare del diritto di veduta che poteva affacciarsi regolarmente sulla terrazza. La questione passa alla Corte di Appello.

Posso mettere uno stendino sul pianerottolo?

La decisione della Corte di Appello: la violazione dell'articolo 1102 c.c.

La Corte ha dato torto alla condomina. Infatti, tenendo conto delle considerazioni del CTU e dei testimoni, i giudici di secondo grado hanno sottolineato che l'altezza, di circa due metri, dei fili, che percorrono in senso obliquo l'area, fa sì che gli stessi comportino comunque un ingombro tale da incidere sulla possibilità di usare della terrazza per altri usi (così, ad esempio, non consentiva di collocare in prossimità dei fili ombrelloni per ripararsi dalla calura).

Come la nota la stessa Corte, il terrazzo è indubbiamente suscettibile di ulteriori utilizzazioni rispetto a quella di luogo ove stendere la biancheria lavata, in particolare potendo essere utilizzata per feste, solarium, attività fisica.

L'apposizione dei nuovi paletti e dei relativi fili ha determinato quindi un impedimento, non marginale, alla utilizzazione del bene con conseguente violazione dei limiti stabiliti dall'articolo 1102 c.c.; del resto, l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa.

Alla luce di quanto sopra, in riforma della impugnata sentenza, la condomina è stata condannata a rimuovere i paletti ed i fili oggetto del contendere. Tale decisione ha determinato l'assorbimento delle ulteriori questioni inerenti la lamentata violazione delle distanze dalla veduta di parte attrice.

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Sentenza
Scarica App. Reggio Calabria 12 maggio 2021 n. 291
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