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Stendino sul balcone, si può tenere?

Si può stendere il bucato sul balcone del condominio? Ci sono regole per lo stendino?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Stendino sul balcone e regolamento contrattuale

Il condominio può dettare regole sullo stendere sui banconi. Il suo statuto sociale, cioè il regolamento di condominio, può sancirne il divieto.

Per fare in modo che esso sia vincolante per tutti gli aventi diritto, occorre che sia consacrato in una clausola di natura contrattuale. Com'è noto, ha simile natura la clausola accettata da tutti i condomini. Si dice infatti contrattuale perché nasce dall'accordo di tutti i soggetti legittimati.

Questo discorso può interessare maggiormente i palazzi di un certo pregio, soprattutto per la struttura fissa che viene posta a partire dalla ringhiera, con i fili tesi paralleli in avanti.

Stendino sul balcone e i n assenza di clausola contrattuale del regolamento

Verificato che non vi sia questo espresso divieto nel regolamento contrattuale di condominio, sebbene possa apparire un tema di pronta soluzione, così non è se solo si considera lo stillicidio che si viene a creare sulle proprietà altrui, ad esempio l'appartamento sottostante.

Lo sgocciolio può avere risvolti non solo civili ma anche penali.

Stendino sul balcone e rilevanza penale: reato di molestia

Ed infatti è stato affermato che può integrare il reato di molestia ex art. 660 c.p. perché disturba la quiete altrui il comportamento del condomino che fa subire al proprietario del balcone sottostante il continuo gocciolare dei panni intrisi di acqua (Trib. Bari, 3 ottobre 2017).

Per integrare la fattispecie di reato, non può trattarsi di atteggiamento occasionale ma deve essere continuo o comunque reiterato: il gocciolare deve essere tale da rappresentare un'apprezzabile limitazione dell'unità immobiliare da parte del suo titolare. Solo in tal caso si può parlare di una limitazione al possesso della propria proprietà.

La continuità e frequenza dell'attività in esame ha valenza anche in ambito civile.

Stendino sul balcone e tutela civile: azione di manutenzione e actio negatoria servitutis

Proprio in questi termini si è espresso il Tribunale di Salerno con la decisione n. 1407/2010, che ha così statuito "In tema di azione di manutenzione, non configurano una molestia nel possesso quei comportamenti che non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto sulla cosa, essendo viceversa necessario che l'attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione.

Inoltre, poiché l'azione di manutenzione ha come fine la cessazione della turbativa del possesso, essa postula, per la sua esperibilità una molestia in atto al momento della proposizione della domanda, estremo, questo, insussistente nella ipotesi di atti di molestia sporadici (Fattispecie in cui non si era raggiunta la piena prova del fatto che i lamentati fenomeni di sgocciolamento d'acqua avessero avuto una frequenza ed una intensità tali da costituire una limitazione apprezzabile del modo di esercizio del possesso, da parte dei ricorrenti, sull'immobile di loro pertinenza)".

Nel caso di specie del Tribunale di Salerno, il rigetto della domanda è stato in ragione del mancato pieno assolvimento dell'onere probatorio.

Pavimento balcone in condominio, manutenzione, spese e danni

Per l'azione negatoria della servitù si legge in una decisione della Suprema Corte: "il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la (…) aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell'appartamento sovrastante, "costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile l'azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante e dificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, "gocciolio di panni e creazione di ombra"), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù" (Cass. 30 marzo 1989 n. 1561).

Si può mettere la lavatrice sul balcone?

La Suprema Corte, con quest'ultima decisione, ha affermato che l'azione promossa da un condomino volta a far eliminare gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e ottenere la cessazione del conseguente gocciolio, si qualifica come actio negatoria servitutis, cioè si tratta della domanda tesa a eliminare una servitù, che è consacrata nel diritto dell'altro condomino di stendere -e quindi sgocciolare- il bucato.

Naturalmente nel caso di azione di manutenzione si sottolinea l'aspetto possessorio, mentre per l'azione negatoria di servitù il relativo diritto reale.

Peraltro, anche nel caso in cui i fili metallici siano stati infissi tra braghe di ferro, ai lati delle finestre o dei balconi, ad opera del costruttore dell'edificio, non si può ritenere che con ciò si sia voluto assoggettare l'unità immobiliare sottostante allo sgocciolamento del bucato bagnato e tanto meno che si sia costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia. (Cass. n. 14547/2012).

La stessa Cass. n. 14547/2012 suggerisce di strizzare bene il bucato prima di stenderlo ad asciugare così da evitare qualsivoglia controversia.

Stendino sul balcone ed e ventuale violazione decoro architettonico

Ci si può interrogare sull'eventuale violazione del decoro architettonico dell'edificio.

Su questo argomento, il Supremo Collegio ha ritenuto che non si possa parlare di lesione del decoro perché lo stendere i panni costituisce attività saltuaria che non comporta alcuna modifica stabile alle linee architettoniche, visto anche che sono beni stesi per un tempo limitato e facilmente rimovibili (Cass. n. 7576/2007).

Stenditoio movibile

Ove invece si stendano i panni con uno stenditoio di quelli richiudibili, non si ritiene che si tratti di attività vietata. L'unico aspetto che può venire in considerazione è il decoro architettonico.

Allora, oltre all'eventuale accortezza di non posizionare lo stendino in bella vista, forse neppure questa accortezza può dirsi necessaria se si considera che si tratta di attrezzo movibile e quindi per il Supremo Collegio sopra richiamato non lesivo delle linee architettoniche del palazzo.

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