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Posso mettere una fioriera sul balcone?

Necessario rispettare le norme regolamentari e adottare le necessarie precauzioni per apporre in tutta sicurezza una fioriera sul balcone.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Con l'avvento della bella stagione scatta il desiderio di voler adornare i propri balconi con fiori variopinti, magari collocati in apposite fioriere. Un gesto che può apparire semplice e innocuo, ma che in realtà necessita di numerose precauzioni, soprattutto in ambito condominiale.

Il Regolamento di condominio e anche quello comunale possono limitare o addirittura vietare la possibilità di abbellire il proprio balcone con delle fioriere. Senza dimenticare la necessità di rispettare sempre quelle regole di buonsenso indispensabili per non arrecare danni a persone o cose e a prevenire rischi per l'altrui incolumità.

Certo, il balcone (in particolare quello "aggettante") viene ritenuto un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e dunque appartenente in via esclusiva al proprietario di questa, ma ciò non legittima a fare ciò che si vuole. Le regole da rispettare quando si decide di collocare una fioriera sul balcone, dunque, sono necessariamente molteplici.

Regolamento di condominio

In primis, deve essere consultato il regolamento di condominio poiché questo può prevedere limitazioni o recare addirittura divieti all'uso di fioriere in balcone. Ancora, il regolamento potrebbe disciplinare distanze, sporgenze, prevedere che siano utilizzati appositi supporti metallici e così via.

Non capita raramente, infatti, di trovarsi davanti a un divieto di fonte regolamentare che impedisce di collocare la fioriera sul balcone a meno che non si provveda ad assicurarla convenientemente al fine di eliminare qualsiasi pericolo di caduta.

Sono, in particolare, le clausole dei regolamenti c.d. contrattuali (vincolanti per tutti i condomini) a poter validamente limitare il potere dei proprietari. La stessa giurisprudenza conferma che i regolamenti condominiali di natura contrattuale possono contenere divieti di apportare modifiche strutturali, funzionali o anche meramente estetiche alle proprietà individuali, o alle annesse parti comuni utilizzate a servizio delle singole unità immobiliari (Cass. n. 14898/2013).

Anche il regolamento adottato con il consenso unanime dei proprietari di condominio può imporre divieti e disciplinare le situazioni di diritto reale relative alle parti di proprietà esclusiva dell'edificio (Cass. n. 5065/86). In tal caso, al proprietario non rimarrà che attenersi a tali disposizioni.

Regolamento comunale

Accanto ai regolamenti condominiali, possibili limitazioni possono giungere anche da quelli comunali o di polizia urbana. Sovente, infatti, l'amministrazione pubblica ritiene indispensabile disciplinare o addirittura vietare l'allocazione di fioriere sui balconi, sui parapetti di terrazzi, sui davanzali delle finestre o poggioli.

Tali prescrizioni trovano la loro giustificazione nell'esigenza di tutelare la pubblica incolumità e a scongiurare qualsiasi pericolo di caduta che potrebbe provocare incidenti a incauti passanti o altri danni a cose e persone su aree pubbliche o private di terzi.

Pertanto, per evitare di incorrere in sanzioni amministrative, è opportuno verificare se nel proprio comune vigono di eventuali divieti in tal senso oppure se l'allocazione di fioriere è consentita, ma adottando eventuali precauzioni (es. posizionare le fioriere all'interno della balaustra).

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Precauzioni nell'installazione di fioriere sul balcone

Qualora né il regolamento di condominio, né quello comunale vietino l'uso di vasi e fioriere sul balcone, sarà possibile procedere ad apporle, ma nemmeno in tal caso si potrà agire con superficialità. Non esiste una legge ad hoc, infatti, che impedisce di posizionare le fioriere in balcone, ma le regole di prudenza valgono sempre.

Se non si adottano le necessarie precauzioni, come accennato, vi è sempre il rischio di caduta della fioriera, oppure che, qualora si innaffino i fiori, lo stillicidio/sgocciolamento possa arrecare fastidio o altri danni.

Oltre a una responsabilità civile, si rischiano anche conseguenze penali: nel primo caso si potrebbe incorrere nel dover risarcire eventuali danni, si pensi al caso di una fioriera che, agganciata impropriamente, si stacchi danneggiando l'auto sottostante.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito. Dunque sul "custode" della fioriera grava la responsabilità per tutti i danni da essa procurati, salvo che egli dimostri di aver fatto il possibile per evitarli, ad esempio adottando tutte le precauzioni necessarie (anche in assenza di norme regolamentari).

Impermeabilizzazione pavimento balcone

Più volte, vicende legate a fioriere e vasi sui balconi sono finite anche nelle aule penali: una eventuale caduta, infatti, potrebbe colpire una persona e dunque far scattare una condanna per lesioni personali (o, peggio, per omicidio colposo), mentre spesso sono la caduta del terriccio o dell'acqua a comportare un'imputazione per "getto pericoloso di cose".

Fioriere e decoro architettonico dell'edificio

Quando si appone una fioriera sul balcone in Condominio, inoltre, non va dimenticata l'estetica, in quanto tali elementi possono incidere sul decoro architettonico dell'edificio.

Come noto, l'art. 1138 c.c., in materia di regolamento di condominio, precisa che questo dovrà contenere le norme per la tutela del decoro dell'edificio condominiale. Anche in assenza di disposizioni specifiche, però, l'apposizione di fioriere può essere idonea incidere sul decoro architettonico (ad es. se le fioriere hanno colori o materiali in contrasto con quelli di altri balconi).

In assenza di una definizione codicistica, la nozione di decoro architettonico è stata formulata dalla giurisprudenza che ritiene essa si riferisca all'estetica dell'edificio, data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità (cfr. Cass., n. 1718/2016; Cass., n. 10350/2011; Cass. n. 851/2007).

Pertanto, qualora si "esageri" con l'abbellimento del balcone, al condomino potrebbe essere ordinata la rimozione delle fioriere. Tuttavia, poiché non esiste una regola generale secondo cui le fioriere in balcone sono "a priori" idonee ad alterare il decoro architettonico, sarà eventualmente l'autorità giudiziaria a valutare e motivare circa la sussistenza, nel caso di specie, di una lesione dell'estetica dell'edificio.

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