#1 Inviato 29 Agosto, 2015 Buonasera a tutti. Su un lato di confine del mio fondo é eretto un muro alto 5 metri e lungo 20. Dalla mia parte questo muro sostiene una tettoia posta ad una quota di circa mezzo metro inferiore a quella di sommitá e che si estende lungo tutto il muro, mentre il mio vicino ha una terrazza di pari estensione posta peró alla sommitá del muro e quindi piú alta rispetto alla mia tettoia di circa mezzo metro (le piastre mobili di copertura della sua terrazza coprono anche tutto lo spessore del muro). Su detto lato della terrazza il proprietario da sempre ha posto delle grosse fioriere mobili (non ancorate al pavimento perció), alte circa 40cm e profonde 30cm, contenenti piante di varie altezze e dimensioni. Ora le fioriere sono state tolte ed é stato installato al loro posto un parapetto fisso di altezza idonea a consentire non solo di guardare verso il mio fondo, ma anche di sporgersi in esso in tutta sicurezza, cosa quest'ultima che prima non era possibile fare a causa dell'impedimento fisico dato dalle fioriere (spostandole era possibile sporgersi sul mio fondo, ma senza alcuna sicurezza e col concreto rischio di cadere sulla sottostante tettoia). Ho contestato l'opera al mio confinante ritenendo che questa costituisca una nuova veduta e, come tale, vada posta a 1,50 metri dal confine. Il legale del vicino ha risposto che le fioriere da sempre esistenti costituivano chiaramente una veduta e quindi la mia rimostranza non ha alcun pregio poiché é stata evidentemente usucapita una servitú di veduta a favore del fondo del suo cliente. Cecando notizie su questo interessante sito mi sono imbattuto in sentenze della Suprema Corte che sembrano darmi ragione, per esempio la 18910 del 5/11/2012 ed altre che sembrano darmi torto, per esempio la 10181 del 9/5/2014. Voi cosa ne pensate? Grazie per l'attenzione.
#2 Inviato 29 Agosto, 2015 Penso che il vicino abbia tutto il diritto di mettere o togliere dei vasi sul suo terrazzo, di tenerci delle piante legnose o dei gerani, senza che tu possa dire alcunché. Anche prima poteva guardare scostando i rami e le foglie. Bisogna vedere come si è realizzata questa situazione. Esisteva prima il tuo muro e poi hanno costruito la casa di fianco? C'era prima la casa del vicino e poi tu hai alzato il muro? Nel primo caso avresti dovuto contestare la cosa immediatamente nel momento della costruzione, se sono trascorsi più di venti anni ci sono le condizioni per l'usucapione, come ha detto l'avvocato. Io la penso così.
#3 Inviato 29 Agosto, 2015 Preliminarmente noto che il legale del tuo vicino non è titolato a riconoscere l'avvenuta usucapione di un diritto di veduta a favore di un suo assistito. Tale potere spetta soltanto al Giudice. Mi faccio invece una domanda: "perché il tuo vicino, anziché rispondere direttamente alle tue rimostranze, lo ha fatto attraverso il suo legale?" e mi rispondo: "forse non ha le prove idonee a dimostrare l'avvenuta usucapione oppure tale diritto non è ancora usucapito".
#4 Inviato 30 Agosto, 2015 Grazie ad entrambi per aver risposto. E' pacifico che il mio vicino possa mettere e togliere vasi dal suo terrazzo a suo piacimento. Per quel che capisco io non é altrettanto pacifico che, ai fini della sussistenza o meno di una veduta come definita dagli art. 900 e seguenti CC, un parapetto fisso alto 110cm equivalga a delle fioriere mobili contenenti piante di varia grandezza. Rispondendo a Tomm invece posso dire che i vasi sul bordo della terrazza esistono da quando io ho acquistato questo immobile ormai 30 anni fa. Il legale del vicino ha preannunciato che se io proseguo nelle mie richieste inizierá una procedura per veder riconosciuto il diritto di veduta per usucapione poiché anche le fioriere mobili, secondo lui, permettono l'agevole inspicere e prospicere come previsto dalla legge e costituiscono quindi veduta.
#5 Inviato 21 Settembre, 2015 Nessun esperto se la sente di dare un parere piú circostanziato? Servono altri dati?
#6 Inviato 16 Marzo, 2018 Buongiorno a tutti, pensando che possa servire a chi si trova in una situazione analoga a quella descritta, volevo aggiornarVi in merito. Il Giudice di primo grado si é pronunciato a mio completo favore ordinando la rimozione del parapetto che configura una veduta prima non esistente oltre al completo rimborso delle spese legali da me sostenute. Interessante notare come il giudice abbia istruito la causa solo mediante produzioni documentali.
#7 Inviato 18 Settembre, 2019 Buongiorno a tutti, pensando che possa servire a chi si trova in una situazione analoga a quella descritta, volevo ulteriormente aggiornarVi in merito. Il soccombente presentó subito appello ed oggi é stata notificata la relativa sentenza che conferma in pieno quella di primo grado. Ora attendo il ricorso in Cassazione come annunciato dall'avvocato di controparte sempre che la controparte stessa non rinsavisca, ma non ci spero piú ormai.