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fily77cc

Veranda su balcone piano terra sporgente oltre il balcone sovrastante

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Salve, ho da pochi mesi acquistato un appartamento in primo piano di un condominio formato da 5 corpi (tot. 48 appartamenti). Durante assemblea di condominio si e' discusso della possibilita' di costruire le verande (tutti d'accordo) e sulle caratteristiche che dovevano avere (colore, ecc.), durante tale assemblea ho sollevato il problema che il balcone-terrazzino piano terra sotto di me e' di circa 50 cm piu' largo rispetto a tutti gli altri sovrastanti che sono in linea e che pertanto anche quest'ultimo doveva costruire una veranda in linea con il mio e non con tettoia in quanto oltre a ledere il mio diritto di veduta in appiombo mi crea un pericolo per la mia sicurezza in quanto un eventuale ladro potrebbe mettere un piede sul terrazzino (chiuso per un metro e mezzo circa da terra in muratura e per un altro metro con ringhiera) e un piede sulla tettoia ed entrare tranquillamente in casa. Dopo tale mia richiesta ne e' scaturito un parapiglia in sede di assemblea che ha costretto a rinviare il punto in questione anche perche' ho comunicato che in caso di veranda con tettoia avrei chiamato i vigili urbani per far rimuovere il tutto. Detto questo volevo sapere come comportarmi con l'inquilino in questione e con l'amministratore per far valere le mie ragione facendo presente che avrei acconsentito a tale tettoia e sarei venuto incontro all'inquilino sottostante solo se avesse provveduto a pagare a sue spese la creazione di una grata in ferro (posta all'interno tra infisso in vetro e persiana) sulla finestra e sulla porta che affaccia sul mio balcone in modo da poter stare piu' tranquillo. Volevo sapere quali normative o regolamenti posso esibire a sostegno del mio diritto. Grazie

A tuo favore esiste il diritto della veduta appiombo, che tra l'altro tu stesso l'hai citato;

 

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)

Gentilissima signora,

leggo la sua richiesta e mi sembra alquanto pretenziosa nei confronti dell' inquilino del suo stabile.

Lei ha ragione sul diritto di veduta ma le devo anche mettere in evidenza che lei può pretendere il rispetto di tale diritto qualora il terrazzo sottostante al suo balcone venga chiuso a veranda qualora tale opera superasse in obliquo i 75 cm.

Per ciò che riguarda la preoccupazione LADRI credo che lei debba considerare che questi ultimi non si avvarranno del "GRADINO" in quanto tale costruzione verrebbe costruita in piena visibilità di tutti gli altri appartamenti.

Userebbero altre vie per questo.

Comunque, in ragione alla sua richiesta,la Cassazione con la sentenza n. 7269 del 27 marzo 2014 ha ricordato che "il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c., nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e appiombo del proprietario del balcone sovrastante; è invece soggetto alla normativa sulle distanze quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone, quindi entro i 75 cm in obliquo.

Ciò perché, ha proseguito la Corte motivando la propria affermazione di principio, "tra le normali facoltà attribuite al titolare della veduta diretta od obliqua esercitata da un balcone è compresa senz'altro quella di inspicere e prospicere in avanti ed appiombo, ma non quella di sogguardare verso l'interno della sottostante proprietà coperta dalla soglia del balcone, non potendo trovare tutela, salvo che non esista al riguardo una specifica disciplina negoziale, la sua pretesa di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto (cfr. Cass. n. 13012/2000) (Cass. 27 marzo 2014, n. 7269).

Insomma guardare d'avanti e verso il basso, nel rispetto delle distanze previste, è un diritto, mettere il naso negli affari altrui fino al punto da avere il diritto di guardare nel balcone altrui sottoposto, no.

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