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Posso mettere uno stendino sul pianerottolo?

È lecito posizionare lo stendibiancheria nelle scale del condominio? Si possono lasciare i panni ad asciugare nelle parti comuni?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

In condominio è facile che la prepotenza di pochi prevalga sul buon senso e la correttezza della maggioranza. Ciò accade soprattutto quando si tratta di approfittarsi delle parti comuni, cioè di quelle aree dell'edificio che spettano a tutti (salvo diversa disposizione del regolamento adottato all'unanimità).

Ad esempio, accade spesso che vengano "parcheggiate" nell'androne condominiale biciclette e passeggini, riposti come se l'area fosse di proprietà esclusiva.

Lo stesso accade con le scale. Con questo articolo risponderemo alla seguente domanda: posso mettere uno stendino sul pianerottolo?

La risposta a questa domanda passa innanzitutto per l'identificazione della proprietà (esclusiva o comune) del pianerottolo all'interno dell'edificio condominiale e, successivamente, per il dettato normativo a proposito dell'uso dei beni condòmini.

Va infine sempre verificato cosa dice il regolamento condominiale nei casi specifici. È possibile mettere lo stendibiancheria sul pianerottolo? Si possono lasciare i panni ad asciugare nelle parti comuni? Vediamo cosa dice la legge.

Pianerottolo: è parte comune del condominio?

Iniziamo subito con la prima, fondamentale domanda, la quale ci consentirà sin da subito di capire se è possibile mettere uno stendino sul pianerottolo senza chiedere il consenso dell'assemblea o dell'amministratore. Il pianerottolo rientra tra le parti comuni dell'edificio?

Sebbene il codice civile non lo inserisca espressamente all'interno delle aree comuni del condominio, il pianerottolo va senza dubbio ricompreso tra queste ultime. L'elenco fornito dal codice civile all'art. 1117, infatti, è da intendersi non esaustivo ma solamente esemplificativo.

Per la precisione, poiché la legge ritiene, tra le altre, che siano parti comuni dell'edificio condominiale anche le scale, non v'è dubbio che il pianerottolo rappresenti un'estensione delle stesse, ovvero una parte integrante.

Per la precisione, poiché il pianerottolo è il prolungamento delle scale funzionalmente collegato alle stesse, ne consegue che deve essere considerato bene di proprietà comune.

Anche volendola intendere in maniera diversa, il pianerottolo è comunque parte comune perché la sua destinazione d'uso quella di permettere il transito delle persone e l'accesso alle abitazioni.

Si noti che anche il pianerottolo sito all'ultimo piano, che consente l'accesso alle sole unità immobiliari ivi locate, va considerato quale bene comune in quanto parte integrante delle scale.

Solo eccezionalmente il pianerottolo può ritenersi di proprietà privata di uno o di più condòmini: ciò accade se è così disposto dai rogiti di acquisto delle singole unità abitative o da un regolamento di condominio di natura contrattuale, ovvero nel caso in cui per le caratteristiche funzionali e strutturali dello stesso, sia posto al servizio unico ed esclusivo di una singola unità immobiliare.

In linea di massima, però, il pianerottolo non può mai considerarsi in proprietà esclusiva nel momento in cui, per le sue caratteristiche, esso debba considerarsi necessario all'uso comune.

Pianerottolo: si può lasciare lo stendino?

È possibile lasciare lo stendino nelle aree comuni del condominio e, nello specifico, sul pianerottolo? Dipende.

Secondo l'art. 1102 c.c., ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Dunque, non è possibile ingombrare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l'occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell'area come vorrebbero.

In pratica, l'uso della cosa comune deve permettere ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.

Da quanto detto si evince che non è possibile lasciare lo stendibiancheria sul pianerottolo se è di intralcio agli altri, trattandosi di luogo adibito alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi.

È lecito fumare nelle scale e nei pianerottoli del condominio?

È possibile che uno stendibiancheria sia lasciato per poco tempo per via dell'immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire il pianerottolo a luogo adibito allo stazionamento abituale di stendini.

Bisogna poi considerare un'ulteriore ipotesi, e cioè se lo stendino è collocato nelle zone comuni unitamente agli abiti bagnati. In questo caso, stendere i panni sul pianerottolo significherebbe di fatto mutare la destinazione della parte comune, la quale, come detto, è quella di consentire l'accesso alle singole abitazioni.

Possiamo dunque affermare che lasciare lo stendino sul pianerottolo senza abiti messi ad asciugare è lecito, se non si crea intralcio al passaggio degli altri condòmini e se lo stazionamento è momentaneo.

Al contrario, stendere i panni sul pianerottolo deve ritenersi vietato, se lo scopo è di lasciare gli abiti ad asciugare.

Regolamento e stendino sul pianerottolo

Il regolamento e l'assemblea potrebbero stabilire regole più severe, imponendo che le aree comuni (ivi incluso il pianerottolo) siano sempre libere da cose di proprietà privata.

Il regolamento condominiale assembleare, cioè quello adottato a maggioranza, può disciplinare l'uso delle cose comuni ed il decoro dell'edificio. Tale regolamento può senza dubbio vietare stendini e oggetti simili nelle aree comuni, compresi i pianerottoli.

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Se il regolamento ha natura contrattuale, esso può vietare a priori ogni forma di sciorinio di panni, potendo giungere a proibire di stendere gli abiti bagnati anche sul balcone di proprietà esclusiva.

Pianerottolo occupato da stendibiancheria: cosa fare?

Nel caso in cui il pianerottolo (o altra parte comune) sia totalmente occupato da stendini o da altre cose di proprietà privata (passeggini, biciclette, ecc.), l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie (art. 1117-quater c.c.).

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