Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Assemblea telematica: il consenso preventivo della maggioranza dei condomini come deve essere espresso?

Una soluzione al problema viene suggerita dal Tribunale di Bergamo.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, poi modificato dal D.L 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, n. 159.

Inizialmente il nuovo comma 5 dell'articolo 66 disp. att. c.c. precisava quanto segue: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in videoconferenza.

In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

In sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 con la L. 27 novembre 2020, n. 159 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020) è stato modificato il comma 6 dell'art. 66 disp. att. c.c.: nel testo della norma sono state sostituite le parole "di tutti i condomini" con le parole "della maggioranza dei condomini".

In conseguenza dell'intervento modificativo è necessario ora, perché possa aversi la partecipazione all'assemblea di condominio con modalità di videoconferenza, il consenso non più di tutti i condomini ma invece della maggioranza di questi.

A proposito del consenso della maggioranza dei condomini merita di essere segnalata la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 364 del 21 febbraio 2023.

Assemblea telematica e consenso preventivo della maggioranza dei condomini. Fatto e decisione

Una condomina impugnava una delibera del 20 maggio 2021, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 66 disp. att. al c.c. per convocazione irrituale.

In particolare l'attrice faceva presente che l'assemblea era stata indetta in telematico, senza ottenere il suo previo consenso scritto; in ogni caso la stessa condomina sosteneva che la riunione non era stata indetta in presenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza), benché all'epoca potesse essere tenuta in presenza, adottando le dovute precauzioni.

Il Tribunale ha dato torto all'attrice in quanto la maggioranza dei condomini, con precedente delibera del 5 febbraio 2021 (non impugnata dall'attrice), aveva già previsto la possibilità di svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza.

Assemblea telematica e validità della deliberazione

A conferma di quanto sopra il Tribunale ha evidenziato che l'avviso di convocazione ricevuto dall'attrice conteneva il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire all'assemblea telematica.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento sottolinea che un'assemblea di condominio in via telematica può essere convocata anche senza modificare il regolamento di condominio in quanto è sufficiente che la maggioranza dei condomini vi presti consenso.

L'amministratore, quindi, prima di convocare l'assemblea in teleconferenza, si dovrà procurare il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini (che dovrebbe riguardare solo una singola riunione e non tutte le riunioni future atteso che nel testo della norma si parla di partecipazione all'assemblea).

Il comma 6 dell'articolo 66 disp. att. c.c. non precisa però le modalità con cui il consenso della maggioranza dei condomini debba essere manifestato.

La convinzione è che possa essere espresso dal singolo condomino attraverso una lettera semplice, una raccomandata, una mail o una pec inviata all'amministratore.

Per il Tribunale di Bergamo la possibilità di svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza può avvenire anche se il consenso è espresso in una delibera a maggioranza dei condomini: tale soluzione non sembra condivisibile perché non è possibile parlare di delibera in relazione ad una decisione da assumere sempre con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio e millesimi ininfluenti.

Sentenza
Scarica Trib. Bergamo 21 febbraio 2023 n. 364
  1. in evidenza

Dello stesso argomento