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ASD e superbonus: spese per ampliamento, calcolo massimale e APE

In caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione non sono agevolabili le spese per interventi sugli spogliatoi posti nell'ampliamento; l'APE deve riguardare l'intero edificio e il massimale di spesa è dato dal numero delle unità immobiliari.
Avv. Valentina Papanice 

ASD e superbonus, risposta ad interpello n. 567/2021

Un'associazione sportiva dilettantistica interessata a fruire del superbonus per alcuni interventi di efficientamento energetico e di sismabonus propone con un'istanza all'AdE una serie di interrogativi.

Noi qui ne vedremo alcuni (per gli altri rinviamo alla lettura completa dell'atto) relativi, in sintesi, a: fruibilità del superbonus per le spese che sosterrà per gli interventi nei locali adibiti a spogliatoio, compresi quelli riallocati nella parte oggetto di ampliamento; calcolo dei massimali di spesa previsti; se l'APE ante e post intervento debba riguardare l'intero edificio o solamente la parte adibita a spogliatoi; se le spese per l'efficientamento energetico e gli interventi di riduzione del rischio sismico, sulla parte di superficie adibita a spogliatoio che viene riallocata nella parte oggetto di ampliamento sono agevolabili.

La risposta dell'AdE è la n. 567 del 30 agosto del 2021.

ASD tra i beneficiari del superbonus

Prima di proseguire rammentiamo la norma che indica le ASD tra i beneficiari del superbonus.

In particolare, si tratta della lett. e) del co. 9 dell'art. 119 del Decreto Rilancio contenente l'elenco dei beneficiari del superbonus.

E, dunque la lett. e) include anche le "associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

Dunque l'agevolazione viene circoscritta ad una categoria di ambienti molto ristretta: i soli immobili o parti di immobili destinati a spogliatoi.

Risposta ad interpello n. 567/2021, i quesiti che vediamo qui

L'associazione evidenzia di detenere un edificio, di proprietà del Comune, in virtù di un contratto di assegnazione in concessione d'uso gratuito.

L'intervento edilizio riguarda sostanzialmente il miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche della struttura e l'ampliamento della volumetria.

L'intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocandoli parte nell'ampliamento previsto.

Il titolo edilizio infatti descrive l'intervento come "ristrutturazione con ampliamento".

L'istante domanda dunque all'Agenzia (tra l'altro) se:

  1. "se possa accedere al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoio, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento;
  2. quali sono i massimali di spesa previsti per gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di ristrutturazione edilizia/sismabonus;
  3. se la certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento debba riguardare l'intero edificio o solamente la parte adibita a spogliatoi;
  4. se le spese sostenute, relative all'efficientamento energetico e agli interventi di riduzione del rischio sismico, sulla parte di superficie adibita a spogliatoio che viene riallocata nella parte oggetto di ampliamento sono agevolabili".

Prima di rispondere ai quesiti, l'ASD chiarisce che il contratto di assegnazione in concessione d'uso gratuito, in base alla quale l'associazione detiene l'immobile, è titolo idoneo a fruire dell'agevolazione.

Premettiamo poi che rispondendo preliminarmente ad altro quesito (n.6), l'AdE esclude dal beneficio gli interventi di supersismabonus e e sismabonus.

Per le ristrutturazioni senza demolizione e con ampliamento agevolate solo le spese per la parte esistente

In relazione ai quesiti 1) e 4) riguardanti gli interventi da realizzare nei locali adibiti a spogliatoio e le spese sostenute per la parte oggetto di ampliamento, l'AdE rammenta che con la Circ. n. 7/E del 2021, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (previsti dall'art. 16-bis del TUIR), si è ribadito che ove la ristrutturazione sia eseguita senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento, la detrazione è fruibile solo per le spese relative alla parte esistente perché l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

In tale caso il contribuente è tenuto a "mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi".

Demolizione e ricostruzione con ampliamento e superbonus

Per l'AdE detta soluzione si rende applicabile anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico agevolati con il superbonus.

Dunque, si conclude sul punto che nel caso in esame, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa e di ogni adempimento previsto, l'istante è ammesso al superbonus, solo per le spese relative ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, dunque con esclusione delle spese relative all'intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà collocata parte degli spogliatoi.

Dal momento che l'intervento di risparmio energetico riguarderà anche la parte di edificio oggetto di ampliamento dove verranno posizionati parte degli spogliatoi, l'istante dovrà dunque mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata oppure essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi i predetti importi, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Inoltre, l'AdE sottolinea che anche in questo caso si applicherà la regola generale per cui la detrazione del superbonus potrà applicarsi solo se i locali adibiti a spogliatoi, prima dell'intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale.

Limite di spesa per gli interventi di superbonus delle ASD, la risposta dell'AdE

Con specifico riferimento al quesito 2), riguardante i massimali di spesa previsti per gli interventi agevolabili, l'AdE risponde che "considerato che nella fattispecie prospettata sono ammessi all'agevolazione in esame esclusivamente le spese sostenute per gli interventi realizzati sui locali adibiti a spogliatoi, il limite massimo di spesa riconosciuto è di 50.000 euro per gli interventi di isolamento termico sugli involucri per gli edifici costituiti da un'unica unità immobiliare, sarà pari a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Con riferimento, invece, agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per edificio, il limite è pari a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per edifici composti da un'unica unità immobiliare."

La risposta tiene conto di quanto disposto dalle norme del Decreto Rilancio: in particolare richiama, quanto all'isolamento termico, quanto disposto l'art. 119 al co. 1 lett. a); e, quanto agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quanto disposto dal co. 1 lett.b).

Nella specie, dalla visura catastale allegata all'istanza, risulta che l'immobile è composto da due unità immobiliari a seguito di un frazionamento del 7/05/2020, antecedente alla data di inizio lavori (a tal fine, rileva infatti la situazione esistente prima dell'inizio dei lavori).

Dunque, per l'isolamento termico sugli involucri il limite di spesa sarà di 80.000 euro (40.000 euro X 2 u.i), mentre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale il limite sarà di 40.000 euro (20.000 euro X 2 u.i), restando ferma la condizione che la detrazione spetta solo per le spese riferite all'intervento sulla parte esistente adibita a spogliatoio, come sopra precisato.

La detrazione massima ammissibile, aggiunge poi l'AdE, per gli eventuali interventi di efficienza energetica trainati, è poi quella prevista per l'ecobonus ai sensi della legge 296 del 2006 e art. 14 D.L. n. 63/2013.

APE ante e post intervento sull'intero immobile? Sì.

Infine, in riferimento al quesito 3), riguardante la certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, l'AdE risponde che "considerato ancora che la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, si ritiene che la certificazione energetica (APE) ante e post lavori debba riguardare l'intero immobile esistente e non solamente la parte adibita a spogliatoi."

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