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Comodato ad uso gratuito. L'ICI è applicabile anche alle pertinenze dell'immobile

Comodato gratuito delll'immobile al proprio figlio. Non si può pretendere l'agevolazione ICI anche alle pertinenze.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il proprietario che concede in comodato gratuito l'immobile al proprio figlio, non può pretendere l'ampliamento della agevolazione sul fronte ICI anche alle pertinenze.

=> Immobili concessi in comodato a figli e genitori. «Maglie strette» per le agevolazioni IMU eTASI

"In tema di imposte comunali, deve essere esclusa l'ipotesi secondo cui la pertinenza di un immobile concesso in comodato gratuito al parente del contribuente potesse essere assimilata alla pertinenza dell'abitazione principale, che è effettivamente esonerata dal pagamento dell'Ici". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez.

Tributaria,con la pronuncia del 12 ottobre 2016 n. 20506 in materia di imposte comunali sugli immobili.

Acquisto di un immobile concesso in comodato

I fatti di causa. La controversia concerne l'impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di rimborso chiesto in riferimento a due pertinenze classificate in A/6, riferite a un appartamento ceduto in comodato gratuito al figlio del contribuente che vi aveva fissato la propria residenza e quella della propria famiglia.

In particolare, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aderiva agli assunti della parte privata, ritenendo che alle pertinenze dovesse essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dalla circostanza che il Comune avesse o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Avverso la sentenza della CTR il Comune ha proposto ricorso in Cassazione.

L'imposta comunale sugli immobili. L'imposta comunale sugli immobili, meglio nota con l'acronimo ICI, è stato un tributo comunale che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana. È stata sostituita nel 2012 dall'Imposta municipale propria (IMU).

Tale imposta gravava sul patrimonio immobiliare; non era progressiva come le imposte sul reddito, ma incideva sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del consiglio comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.

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Sentenza
Scarica CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA 12 OTTOBRE 2016, N. 20506
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