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L'impresa che cura la manutenzione dell'ascensore deve “manlevare” il condominio dai danni derivanti dal malfunzionamento

La ditta manleva il condominio per i danni occorsi al condomino a causa del difetto di malfunzionamento dell'ascensore.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Tra gli obblighi dell'impresa rientra anche quello di segnalare al condominio che un determinato pezzo deve essere sostituito nella sua interezza.

La vicenda. La società beta aveva proposto ricorso in cassazione nei confronti del Condominio avverso la pronuncia con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stata condannata a manlevare il Condominio dalle somme che questo era stato condannato a pagare a Tizia per i danni alla persona riportati a seguito del malfunzionamento di uno degli ascensori della struttura, alla cui manutenzione era curata dalla società ricorrente.

In particolare, la sentenza di appello aveva accertato che l'incidente verificatosi nell'ascensore, che subiva una improvvisa, brusca accelerazione, causando danni a Tizia, era stata provocata dal cattivo funzionamento del selettore di manovra dovuto alla rottura dei nottolini posti sulla fune, malfunzionamento già verificatosi alcuni mesi prima del sinistro.

Dunque, era stata addebitava alla società beta non di non aver effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto e richiesti dal condominio, ma di non aver promosso la sostituzione di quella componente dell'ascensore, pur avendo già in precedenza rilevato il verificarsi del blocco del selettore di manovra, concorrendo con il condominio a causare il sinistro.

In virtù di quanto innanzi esposto, la ditta ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la sentenza impugnata aveva mal valutato le risultanze dell'accertamento tecnico, dal quale non era emerso alcun difetto di manutenzione, ma l'opportunità di sostituire il selettore di manovra, risalente agli anni 70, con altro di tipo diverso.

In particolare, avrebbe errato nell'ascrivere tale responsabilità anche alla ditta di manutenzione, essendo la modifica e l'aggiornamento dell'impianto una scelta riservata alla proprietà dell'immobile.

Ecco cosa succede quando l'ascensore non rispetta i requisiti acustici previsti dalla legge

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, un accertamento tecnico preventivo non contiene valutazioni tecniche sulle cause dei danni, ma fotografa, a beneficio del giudice e delle parti, una situazione di fatto, fornendo elementi destinati a sparire o a modificarsi se non rilevati in un determinato momento.

Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha peraltro facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, ma non è da esse in alcun modo vincolato.

Sulla base della ricostruzione della situazione fattuale offerta dal consulente si innesta la valutazione del giudice, che non può prescindere dai fatti ma può attribuire ad essi una diversa considerazione alla stregua delle norme che ritiene applicabili per risolvere il caso concreto: nella specie, correttamente, il giudicante aveva considerato che tra gli obblighi del manutentore rientrasse non solo quello di intervenire ogni volta che l'ascensore presentava un inconveniente, ma anche quello di segnalare alla proprietà che un determinato pezzo dovesse essere sostituito nella sua interezza perché obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai trasportati.

In conclusione, per i motivi esposto, il ricorso della società è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la pronuncia di condanna.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RESPONSABILITÀ DELLA DITTA DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1176 e 2043 c.c.

PROBLEMA

Nella fattispecie si verificava una improvvisa brusca accelerazione della cabina, che aveva causato danni al trasportato. Era stato accertato tecnicamente (tramite Atp) che la causa del sinistro fosse riconducibile a un pezzo da sostituire che, per quanto si sa, aveva già creato problemi alcuni mesi prima del sinistro.

Per i motivi esposti, nei due gradi di giudizio di merito, l'impresa di manutenzione era già stata condannata a rifondere i danni subiti dal condòmino.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, tra gli obblighi del manutentore rientra non solo quello di intervenire ogni volta che l'ascensore presenta un inconveniente, ma anche quello di segnalare al Condominio che un determinato pezzo deve essere sostituito nella sua interezza perché obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai trasportati.

LA MASSIMA

L'impresa che ha in cura la manutenzione dell'ascensore deve "manlevare" il condominio dalle somme che è condannato a pagare per i danni alla persona causati dal malfunzionamento della struttura (Cass. civ., sez. VI, ord. 29 novembre 2019, n. 31215).

Il condominio è responsabile dei danni causati dall'ascensore difettoso ex art. 2051 c.c.

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. VI ord. 29 novembre 2019 n. 31215
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