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Perdita occulta e malfunzionamento dell'impianto idrico interno. Il condominio deve pagare ugualmente le fatture

All'origine dei consumi elevati c'era una perdita nell'impianto interno al condominio causata, a quanto pare, dal malfunzionamento del galleggiante nella cisterna privata.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Giu 28, 2018

La vicenda. La cooperativa beta con atto di citazione, in opposizione avverso ingiunzione di pagamento, conveniva in giudizio innanzi al giudice di Pace la società del servizio idrico Gamma opponendosi all'ingiunzione di pagamento, con la quale le veniva ingiunta la somma di circa 4 mila euro per il mancato pagamento di alcune fatture.

A sostegno dell'opposizione, la cooperativa beta deduceva innanzitutto che nonostante la natura domestica e residenziale della fornitura idrica in questione, la società Gamma continuava a computare le somme dovute per il servizio non secondo la tariffa applicabile alle utenze per uso domestico, ma quelle più onerose previste per le utenze per uso non domestico; inoltre, il Gestore idrico non aveva mai riscontrato le denunce di perdita occulta trasmesse dall'utente, né aveva provveduto a decurtare dalla pretesa nemmeno gli oneri di depurazione e fognari.

L'attrice eccepiva anche la nullità dell'ingiunzione opposta per vizi e carenza dei requisiti di legge e l'inadempienza della società Gamma rispetto agli obblighi previsti dalla Carta dei servizi: il diritto dell'utente al riconoscimento delle due letture effettive del contatore per ciascun anno e della rideterminazione dei consumi a causa delle perdite occulte.

Infine veniva anche eccepita la prescrizione del credito in quanto relativo a prestazioni rese anteriormente al quinquennio decorrente dalla notifica del provvedimento.

Se non c'è buona fede della Società Idrica la bolletta è nulla.

Si costituiva in giudizio la società Gamma precisando che con decreto del 30.12.2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanza aveva autorizzato la stessa alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti da essa vantati nei confronti degli utenti del Servizio Idrico Integrato.

Perdita d'acqua nel bagno e danni, paga il proprietario o il condominio?

Il ragionamento del Giudice Pace. Preliminarmente il giudice adito ha confermato la regolarità dell'ingiunzione fiscale in quanto la società del servizio idrico aveva avuto la dovuta autorizzazione dal competente ministero.

Quanto al merito della vicenda, a seguito dell'istruttoria di causa era emerso che la cooperativa opponente aveva stipulato un contratto di somministrazione di acqua potabile, dichiarando di utilizzare la fornitura dell'acqua per il seguente uso: "Condominio con 11 appartamenti". Dunque secondo il giudice era evidente che dal contratto sottoscritto dalle parti, l'utilizzo dell'acqua non era riservato all'uso domesticoma all'uso condominiale. Pertanto, il giudice di pace ha evidenziato che in tale giudizio non poteva essere modificata la natura dell'utilizzo dell'acqua potabile, con conseguente applicazione di tariffe più convenienti, anche perché parte opponente non aveva fornito la prova che tale utenza, intestata alla società cooperativa, fosse utilizzata per uso esclusivamente domestico dai soci della cooperativa.

Quanto alla censura in merito alle perdite occulte, nel corso del giudizio, è emerso che la cooperativa aveva promosso con l'associazione dei consumatori il tentativo di conciliazione previsto dalla carta dei Servizi della società Gamma con la quale aveva segnalato che, a seguito della verifica delle fatture (consumo esagerato), la cooperativa aveva provveduto da sola ad individuare la perdita e, tramite scavo nel terreno, aveva provveduto a individuare la perdita ed a sostituire un pezzo della tubazione.

Ebbene, secondo il giudicante, tutto ciò appariva del tutto verosimile ritenere che il consumo anomalo registrato nella fattura fosse imputabile alla perdita occulta denunciata dall'utente e non ad un anomalo funzionamento del contatore, posto che dalle risultanze probatorie non risultavano indicatori di un malfunzionamento del sistema di misurazione dei consumi.

A tal proposito, l'organo giudicante ha precisato che gli articoli della Carta dei servizi erano alquanto chiari nel prevedere che "è diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte...è cura, in ogni caso, dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore ".

Premesso quanto esposto, secondo il giudice, se l'utente avesse tenuto una condotta più diligente e avesse provveduto ad una periodica verifica dell'integrità dell'impianto e dei consumi registrati dal contatore, si sarebbe avveduto prontamente dei consumi eccessivi, senza attendere la fattura da parte del Gestore e sincerarsi solo allora dell'anomalia presente. Tale assunto trova confermato anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore" (Cass. Civ. n. 13193/2011).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, nel caso in esame è emerso che la causa del consumo anomalo lamentato dalla società era addebitabile alla perdita occulta; mentre non era emerso alcun elemento che potesse ricondurre il consumo anomalo ad un malfunzionamento del contatore.

Pertanto sarebbe stato onere dell'utente fornire la prova di aver adottato ogni possibile cautela, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore; prova che nel caso di specie non è stata fornita e, di conseguenza, l'utente sarà tenuto al pagamento dei consumi registrati anche se esorbitanti rispetto ai consumi medi. Infine, quanto all'eccezione di prescrizione, questa è stata accolta parzialmente (solo per la seconda fattura).

Per tali motivi è stata accolta la domanda solo parzialmente, per l'effetto il credito di circa 4 mila euro è stato ridotto dall'importo della fattura prescritta.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Ingiunzione fiscale da parte della società del servizio idrico

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ingiunzione fiscale - R.D. n. 639/1910

PROBLEMA

A sostegno dell'opposizione, la cooperativa deduceva innanzitutto che nonostante la natura domestica e residenziale della fornitura idrica in questione, la società Gamma continuava a computare le somme dovute per il servizio non secondo la tariffa applicabile alle utenze per uso domestico, ma quelle più onerose previste per le utenze per uso non domestico Inoltre, l'attrice chiedeva la rideterminazione dei consumi a causa delle perdite occulte.

LA SOLUZIONE

Secondo il giudice, se l'utente avesse tenuto una condotta più diligente e avesse provveduto ad una periodica verifica dell'integrità dell'impianto e dei consumi registrati dal contatore, si sarebbe avveduto prontamente dei consumi eccessivi, senza attendere la fattura da parte del Gestore e sincerarsi solo allora dell'anomalia presente.

Di conseguenza, in mancanza di prova, l'utente è tenuto al pagamento dei consumi registrati anche se esorbitanti rispetto ai consumi medi

LA MASSIMA

"Il contratto di somministrazione di utenza idrica, proprio per la sua peculiarità strumentale ai fini dell'addebito del consumo, ovvero per il fatto che il misuratore è nella disponibilità dell'utente, perché collocato ad immediato ridosso dell'impianto della fornitrice, comporta che per affermare un consumo rilevante con conseguente addebito superiore alla normalità della fruizione del bene, il titolare, dopo gli accertamenti effettuati dall'ente fornitore ed escludenti la eventuale responsabilità dell'ente stesso, è tenuto a fornire la prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato, affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del registratore."

(Giudice di Pace di Cagliari n. 700 del 19/06/2018).

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Cagliari n. 700 del 19062018
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