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Malfunzionamento di servizio televisivo in condominio derivante da sovrastante funivia.

La funivia provoca dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare. Legittimo il risarcimento del danno nei confronti del condomino.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

“La domanda di risarcimento del danno subito per il malfunzionamento del servizio televisivo, determinato dalla ristrutturazione di una funivia sovrastante il condominio dell'istante, trova tutela in applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che rilevi l'esistenza di una preesistente servitù di sorpasso dell'area, non vertendosi in una ipotesi di esercizio o di aggravamento della servitù, bensì di violazione di un diritto soggettivo avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 10 giugno 2016 n. 11912 in merito al risarcimento danni da malfunzionamento del servizio televisivo.

I fatti di causa. Il Tribunale di Bolzano (in grado di appello), con sentenza, a modifica della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da Tizio nei confronti della Società di Trasporto volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ammodernamento e della ristrutturazione della Funivia che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare Sky. Avverso tale pronuncia, la società di Trasporti ha proposto ricorso per cassazione.

Le servitù di passaggio. Sull'argomento in esame “l'utilità” è il concetto fondamentale al fine di valutare se un determinato diritto possa essere o meno considerato alla stregua di una servitù.

A tal proposito l'art. 1027 c.c. descrive la servitù come il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Si è soliti dire che la servitù è di un diritto reale di godimento su cosa altrui in quanto il proprietario del fondo dominante la esercita sul fondo di una persona diversa, per l'appunto il fondo servente.

Difatti, l'altruità del fondo è il requisito indispensabile per il corretto esercizio della servitù visto e considerato che tra due fondi appartenenti al medesimo proprietario l'assoggettamento di uno all'altro resta un atto indifferente ai fini della configurabilità della servitù.

Condominio e diritto di installare un'antenna televisiva,

L'antenna il diritto di informazione. Il diritto riconosciuto ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria liberta`, costituzionalmente garantita all'informazione.

Difatti, come risulta da un precedente giurisprudenziale, il diritto vantato dal singolo non comprende la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni (Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza 21 aprile 2009, n. 9427).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, correttamente il Tribunale (in grado di appello) aveva riconosciuto che l'attività della società di Trasporti (intensificazione del passaggio delle cabine della funivia) aveva determinato un danno che esulava dal contenuto della servitù e che doveva essere risarcito comunque a chi l'aveva subito, anche nell'ipotesi, come nella specie, di proprietario del fondo servente.

Difatti, conformemente a quanto detto in giurisprudenza, la Corte ha precisato che in relazione al diritto di installazione di antenne per apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti medesimi, tale diritto attribuisce ai detti abitanti un diritto di natura personale all'installazione ed alla manutenzione degli impianti (Cass. n. 906 del 11/03/1975); ne consegue che il diritto riconosciuto dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 232, comma 2, ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione (Cass. n. 1139 del 29/01/1993).

Premesso quanto esposto, nel caso di specie, correttamente il giudice di appello aveva escluso che si fosse in presenza di ipotesi di esercizio della servitù o di aggravamento della servitù, in quanto quello invocato da Tizio era la tutela del diritto soggettivo di natura personale che trovava la sua fonte nel diritto costituzionalmente garantito all'informazione.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha rigettato la domanda della società di Trasporti; per l'effetto ha confermato la sentenza del Tribunale (in grado di appello) alla condanna della Società al risarcimento del danno.

La ricezione del segnale radiotelevisivo è materia che, in ambito condominiale, ha generato non poco contenzioso

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione del 10 giugno 2016 n. 11912
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