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Ogni condomino ha diritto d'installare un' antenna radiotelevisiva nella proprietà del vicino se…

Condominio e diritto di installare un'antenna televisiva,
Avv. Alessandro Gallucci 

Quella del così detto diritto d’antenna è questione assai nota e delicata coinvolgendo diritti costituzionalmente tutelati come il diritto all’informazione. Una recente ordinanza del Tribunale di Nola, datata 16 maggio 2011, ci ricorda quelle che sono le condizioni al ricorrere delle quali chiunque abita in un condominio (senza distinzione tra proprietario, conduttore, comodatario, ecc.) può far valere il proprio diritto.

Secondo il giudice campano è opinione diffusamente condivisa in giurisprudenza quella che “ il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisca una facoltà che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell'immobile” (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399; Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418).

Tale diritto non ha contenuto reale (servitù), ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo.

Si è, ad esempio, conseguentemente ritenuto che quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato passivo dell'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176; Cass. civ., sez. Un. n. 1005/1960).

Il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554 e 231 D.P.R. 29 marzo 1973 l. n. 156, è dunque espressamente subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri per la collocazione dell' antenna ovvero di avvalersi di un impianto comune, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9427; Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2005, n. 9393).

Trattasi, come detto, di diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2003, n. 12295)” (Trib. Nola 16 maggio 2011).

Se la richiesta d’installazione, dunque, non è infondata chi la riceve non vi si può opporre.

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