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Il singolo condòmino ha diritto alla parabola personale sul tetto comune.

Divieto di installazione dell'antenna individuale solo in caso di pregiudizio all'uso da parte degli altri condomini.
Dott.ssa Marta Jerovante Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

L'amministratore di condominio non può impedire l'operazione invocando la presenza dell'impianto centralizzato né le previsioni del regolamento comunale

Il caso Un condomino lamenta davanti al Tribunale di essersi visto negare dall'amministratore di condominio l'autorizzazione ad installare un'antenna satellitare autonoma sulla terrazza comune, dove pure sono presenti altre antenne di proprietà esclusiva.

L'amministratore, dal canto suo, giustifica il proprio rifiuto richiamando l'esistenza di un impianto centralizzato per il collegamento alla rete satellitare e la possibilità di ottenere, tramite detta antenna parabolica comune, la ricezione dei canali cui il condomino-attore è interessato; pone altresì a fondamento del divieto le disposizioni del Regolamento approvato dal Comune e concernente l'installazione delle antenne di ricezione televisiva satellitare terrestre e delle parabole satellitari, dettate a salvaguardia del paesaggio e per la tutela del decoro architettonico della città.

Perchè non sempre è possibile installare un'antenna in condominio?

La decisione Il Tribunale muove dalla premessa secondo la quale «l'unica cosa richiesta ai possessori di antenne paraboliche è […] il regolare pagamento del canone televisivo»: la normativa in materia stabilisce infatti che «l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali […] costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi, da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi» (art. 6, D.lgs. n. 55/1997).

Perchè non sempre è possibile installare un'antenna in condominio?

La sentenza chiarisce poi che il riferimento normativo della fattispecie in questione è l'art. 1102 c.c., ai sensi del quale - si rammenta -

«Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto»: in virtù della citata previsione si ammette dunque che «qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni» (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, citata in motivazione);

e si deve altresì considerare che « Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso» (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, ugualmente richiamata in motivazione).

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale Civile di Roma Sentenza n. 2226 del 04/02/2016
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