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Aperture di porte e finestre. Necessario il permesso di costruire perché modificano l'aspetto originario del fabbricato

Qualsiasi intervento che comporti una modifica del prospetto di un edificio deve assoggettarsi al rilascio del Permesso di Costruire.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Qualsiasi intervento che comporti una modifica del prospetto di un edificio, come ad esempio l'apertura di una porta (il caso in questione) e/o di una finestra, deve assoggettarsi al rilascio del Permesso di Costruire, perché rientrante nella ristrutturazione edilizia che modifica l'aspetto originario dell'immobile.

È quanto ha stabilito il TAR del Lazio in merito al ricorso di un condominio con la sentenza n. 7818 del 17 giugno 2019.

I fatti. Un condominio risalente agli anni '30, procede all'esecuzione di alcuni interventi edilizi sul fabbricato. Con una delibera del marzo 2019, al fine di risolvere in via definitiva un danneggiamento dell'ultimo tratto discendente della condotta fognaria (risalente agli anni '90), l'assemblea decide di procedere alla realizzazione di un foro di 12 cm. di diametro per consentire il passaggio di una tubazione in polipropilene del diametro di 11 cm, utilizzata per convogliare i reflui fognari alla rete condominiale; inoltre, procede all'apertura di una porta sul prospetto posteriore del fabbricato, con affaccio sul cortile interno, di accesso secondario al medesimo.

Il Comune di Roma Capitale, Municipio VII, Ufficio Disciplina Edilizia determina la rimozione/demolizione delle opere asseritamente abusive e irroga anche una corposa sanzione pecuniaria.

Il ricorso. Il Condominio, di contro, presenta ricorso al TAR in merito a quanto stabilito dall'Ufficio Disciplina Edilizia del Comune; l'apertura del foro è, per quanto specificato dal Condominio stesso, "funzionale" al passaggio delle tubazioni dell'impianto fognario, opere non soggette al regime del Permesso di Costruire, bensì rientranti nell'attività edilizia libera; relativamente all'apertura della porta sul prospetto posteriore, invece, viene affermata la preesistenza della stessa sin dalla originaria edificazione dell'immobile, con funzione di accesso ai locali lavatoi insistenti (in origine, poi successivamente demoliti) sul lastrico solare dell'edificio attiguo a servizio del corpo di fabbrica principale (attualmente di proprietà di una società Immobiliare); anche in questo caso, pertanto, l'intervento non sarebbe soggetto al Permesso di Costruire.

Cosa ha stabilito il TAR. Il TAR del Lazio, con sentenza del 17.06.2019, n. 7818, accoglie solo in parte il ricorso del condominio ed in particolare rileva che, sul piano edilizio, la realizzazione della tubazione in questione e l'apertura dell'esiguo foro non rientra fra gli interventi soggetti al regime del Permesso di Costruire: richiamando il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) infatti, fa rientrare l'opera nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1, lett. b) e cioè tutte quelle "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

Lecita l'apertura di una porta finestra sul proprio terrazzo

Respinge il ricorso del Condominio invece, in merito all'apertura della porta sul prospetto posteriore; in primis, l'ipotesi di una preesistenza della porta sin dall'epoca di costruzione dell'immobile, non risulterebbe comprovata da alcun progetto prodotto in giudizio (nel progetto presentato negli anni '50 per la sopraelevazione del fabbricato, ad esempio, la porta in questione non figura); inoltre, da altri atti documentali non risulta che tale porta fosse l'unico accesso all'area cortilizia ed all'attiguo fabbricato, anzi si rileva la presenza di un altro ingresso.

In secundis, il TAR ribadisce che l'apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato, sempre, come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti e dunque assoggettato al regime del Permesso di Costruire (D.P.R. 380/2001, ex art. 10, co. 1, lett. c); e nulla è cambiato anche dopo il D.L. "Sblocca Italia" (D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito in L. 11.11.2014, n. 164) in base al quale rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria (non soggetti al Permesso di Costruire) " quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".

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