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Paga i danni il condomino che chiede ingiustamente la revoca dell'amministratore

Il condomino che chiede ingiustamente la revoca dell'amministratore, senza una valida ragione, sarà condannato e pagherà i danni.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il condomino aveva chiesto al competente Tribunale adito di disporsi la revoca dell'amministratore ai sensi degli artt. 1129, n. 11, e 1131 c.c. Con decreto, il Tribunale rigettava il ricorso.

Successivamente, in sede di reclamo, la Corte d'Appello confermava il provvedimento del Tribunale; in particolare, precisava che i profili di consistente colpa insiti nella determinazione di proporre reclamo avverso un provvedimento del tutto coerente con le risultanze probatorie, giustificavano la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Per le ragioni esposte, il condomino ricorrente era stato condannato sia al pagamento delle spese legali del procedimento in favore dell'amministratore resistente che alla somma di danaro per lite temeraria (equitativamente determinata nell'importo pari di mille euro).

Avverso tale provvedimento, il condomino ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 96, terzo comma, c.p.c. in quanto la Corte avrebbe fondato la condanna su un comportamento ipotetico e non attuale.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo il ricorrente, quanto la Corte avrebbe errato la valutazione in quanto aveva fondato la condanna su un "comportamento ipotetico e non attuale".

Diversamente da ciò, la Suprema Corte ha confermato l'assunto dei giudici di merito. Difatti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

In proposito, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia, i giudici di legittimità hanno osservato che "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. civ. sez. un., 20 aprile 2018, n. 9912).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato. Per l'effetto, è stata confermata la condanna nei confronti del condomino.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

CONDANNA DEL CONDOMINO PER LITE TEMERARIA (REVOCA AMM.)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 96, comma 3, c.p.c.

PROBLEMA

I giudici di merito avevano ritenuto l'azione del condomino infondato. Difatti, la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione nei confronti del decreto del Tribunale, il quale a sua volta aveva bocciato la sua domanda di revoca dell'amministratore condominiale.

Per tali motivi, la Corte di Appello aveva anche condannato in condomino, in base all'articolo 96, comma terzo, del Codice di procedura civile, a pagare alla controparte la somma di mille euro.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata

LA MASSIMA

La sanzione dell'articolo 96 del Codice di procedura civile ricorre nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Di conseguenza, il condomino che chiede ingiustamente la revoca dell'amministratore senza una valida ragione sarà condannato e pagherà i danni. Cass. civ., sez. VI, ord. 24 ottobre 2019, n. 27326.

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Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. VI ord. 24 ottobre 2019 n. 27326
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