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Mediazione immobiliare occasionale, definizione e adempimenti

Agente immobiliare occasionale, ecco quando è possibile.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'agente immobiliare, per esercitare la propria attività, deve possedere una serie di requisiti che potremmo definire di onorabilità e professionalità.

Non solo: l'esercizio dell'attività è subordinato all'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di commercio ove avrà sede la sua attività.

Si badi: ciò che conta è la sede di esercizio dell'attività, non la residenza anagrafica.

L'agente immobile che, pur possedendo tutti i requisiti, non si iscrive al registro delle imprese, è sanzionato per quello che potremmo definire esercizio abusivo dell'attività di agente immobiliare.

Dato questo contesto di carattere generale, è utile domandarsi che cosa debba fare una persona che, in possesso di tutti i requisiti, ritenga di non iscriversi al registro delle imprese “in pianta stabile”, ma che abbia comunque la possibilità di concludere alcuni affari.

Si tratta della così detta mediazione occasionale, prevista anche dalla legge n. 39 del 1989 che contiene la disciplina dell'attività di agente di affari in mediazione.

La disciplina applicativa della mediazione occasionale è, invece, contenuta nel decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e più nello specifico nell'art. 12, rubricato per l'appunto Mediazione occasionale, che recita:

Lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione.

La segnalazione dell'avvio dell'attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.

La segnalazione di cui al comma 1 non può essere presentata più di una volta all'anno.

La mediazione occasionale:

  • è possibile ma per non più di sessanta giorni all'anno;
  • per essere esercitata dev'essere segnalata alla camera di commercio;
  • chi intende esercitarla deve essere iscritto nell'apposita sezione del repertorio delle notizie economiche ed amministrative tenuto dalla Camera di commercio;
  • la segnalazione dev'essere fatta a mezzo della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e può essere presentata solamente una volta all'anno.

Si badi: il mediatore occasionale dev'essere in tutto e per tutto un mediatore differendo solamente per il fatto che non esercita continuativamente l'attività, ma per il periodo dell'esercizio deve essere completamente sovrapponibile ai colleghi “abituali”, ivi comprendendo in questa sovrapponibilità l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività (cfr. art. 3 l. n. 39 del 1989).

Colui che esercita l'attività di mediazione occasionale senza avere i requisiti per farlo è soggetto alle sanzioni disciplinari ed amministrative stabilite dalla legge e dai decreti attuativi (l. n. 39/89 e d.m. n. 452/90).

Al mediatore occasionale non è rilasciato il patentino come al mediatore professionist

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