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Posso piantare piante nel giardino comune?

Limiti all'uso del giardino comune: sono legittimi?
Avv. Maria Monteleone - Foro di Cosenza 

Il giardino condominiale, in quanto di proprietà di tutti i condomini, dovrebbe poter essere utilizzato da ciascuno, purché non sia alterata la destinazione d'uso (per esempio trasformazione da giardino in orto).

In ogni caso l'utilizzo del giardino da parte del singolo non deve essere tale da pregiudicare l'estetica condominiale o comunque da creare disagio o fastidio agli altri condomini (si pensi, per esempio, ad alberi e arbusti che possono occupare o ridurre spazi destinati a posti auto).

In generale piante e fiori potrebbero solo portare beneficio all'estetica di un edificio, trattandosi di elementi decorativi a vantaggio di tutti condomini. Tuttavia, il regolamento di condominio può legittimamente impedire ai condomini di piantare piante, alberi o fiori nel giardino comune.

Giardino comune: regole di utilizzo

L'uso del giardino condominiale è soggetto alla regola generale prevista dall'art. 1102 del codice civile per le parti comuni: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il condomino non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

In sostanza, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità, più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso.

A tal fine il singolo condomino può apportare alla cosa comune le modificazioni del caso, sempre sul presupposto che l'utilità non sia in contrasto con la specifica destinazione della medesima o, a maggior ragione, che essa non perda la sua normale ed originaria destinazione (Cass. Civ., sez. II, 03/06/2015, n. 1144).

Sono, dunque, vietate tutte quelle opere o "iniziative" individuali che alterino la destinazione d'uso del giardino comune o che ne impediscano il pari uso da parte degli altri condomini.

Non è detto ce un utilizzo più ampio del bene comune da parte del singolo condomino configuri automaticamente una lesione dei diritti degli altri partecipanti (Cass. Sez. 2, 14/04/2015); occorre accertare caso per caso, quanto l'uso da parte dell'uno comprometta l'uso da parte degli altri e quali utilità abbia l'uso del singolo rispetto all'interesse dell'intero condominio.

Stando così le cose, in applicazione della regola generale, un condomino dovrebbe, dunque, poter essere libero di piantare una pianta nel giardino comune, senza che altri possano opporsi.

Divieti giardino comune

Tuttavia, il regolamento di condominio può prevedere regole più rigide in ordine all'utilizzo del giardino comune.

Difatti, secondo la giurisprudenza "l'art 1102 cod. civ., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge (fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni)" (Cass. ordinanza n. 2957/2018; Cass. n. 27233/2013).

Tende da giardino in condominio

In sostanza, il regolamento condominiale o le delibere assembleari possono stabilire regole e divieti, non previsti dall'art. 1102 cc., in ordine all'utilizzo del giardino comune da parte dei singoli condomini; resta inteso che non è mai possibile vietare l'utilizzo comune, ma solo definirne il modus.

Per esempio, in un caso esaminato dalla Cassazione (ord. n. 2957/2018), il condominio aveva vietato l'apposizione di vasi, essenze vegetali, materiali per il giardinaggio ecc. "perché svilirebbe a tal punto il diritto di comunione sulle parti comuni da impedire l'uso di tutti i partecipanti su esse".

Secondo la Corte, "l'affermazione del tribunale, secondo la quale sarebbero illegittime le delibere in questione in quanto impedirebbero ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni (con rimozioni di arbusti privati), ravvisando nelle delibere un intento emulativo e un abuso di maggioranza, con statuizione secondo cui sarebbe la piantumazione in questione espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l'uso delle aiuole ex art. 1102 cod. civ., non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito".

Ogni condomino, nel giardino comune, può fare giardinaggio

In conclusione si potrebbe affermare che, qualora il regolamento condominiale non disponga diversamente, il singolo condomino può piantare piante e fiori nel giardino comune, rispettando la regola prevista dall'art. 1102 c.c. (non alterare la destinazione d'uso del giardino e non impedirne o ridurne l'uso da parte degli altri condomini).

Anche se il regolamento nulla dice riguardo all'uso del giardino comune, l'assemblea può decidere, con le maggioranze necessarie, di introdurre il divieto di piantumazione.

Se il regolamento contiene il divieto di piantumazione, il condomino non può piantare piante e fiori e il condominio ha il potere di intimargli l'eventuale distruzione/asportazione, a sue spese, delle piantagioni effettuate in violazione del divieto.

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