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È necessario pagare le spese legali se si è pagato prima della notificazione del decreto ingiuntivo?

Quando si riceve un decreto ingiuntivo dopo aver pagato chi paga le spese legali?
Avv. Alessandro Gallucci 

Chi abita in condominio lo sa bene: attardarsi nei pagamenti può portare conseguenze sgradite e spese molto salate: l'amministratore, infatti, ha la possibilità di chiedere l'emissione di un provvedimento giudiziale che intimi il pagamento in modo molto incisivo.

Il riferimento è al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. Questa norma, nel primo comma che riguarda la fattispecie appena citata, recita:

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Accade, poi, che, per caso, per salvare in extremis la situazione o perché qualcuno ha spifferato al condominio dell'imminente notifica del decreto ingiuntivo, l'interessato paghi prima della conoscenza ufficiale (leggasi notificazione del decreto).

Recupero dei crediti condominiali e pagamento della sorte capitale prima della notifica del decreto

In tali casi, il pagatore ritardatario, messosi in regola con le rate condominiali, spera di non dover tirar fuori null'altro.

Le pretese dell'amministratore, a questo punto, sono differenti.

Egli in sostanza ha in mano un titolo giudiziale che oltre a contenere l'indicazione di un credito, condanna l'ingiunto anche al pagamento delle spese legali (spese per l'avvocato, per il contributo unificato, l'eventuale registrazione del decreto, ecc.).

Ed allora? Il condominio che ha regolarizzato la propria posizione può esimersi dal pagamento di queste spese?

La risposta è negativa. Prevale, lo ha ribadito in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione, il così detto principio della soccombenza virtuale.

Decreto ingiuntivo condominiale, pagamento prima della notifica e spese legali: la posizione della giurisprudenza

Come si accennava, vedremo adesso riportando il testo della sentenza, gli ermellini non considerano, nonostante il pagamento sia avvenuto prima della notifica, che ciò possa bastare a esimere dal pagamento delle spese legali il debitore intempestivo.

Perché di questo, secondo in giudici si tratta, cioè d'una intempestività di chi deve pagare.

Opposizione al decreto ingiuntivo e spese legali: analisi di un caso decisamente insolito

Si legge in una sentenza resa dalla Suprema Corte nell'ottobre 2012 che "la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall'intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non escludeva la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell'opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011). (Cass. 16 ottobre 2012, n. 17683).

D'altra parte, aggiungiamo noi, la messa in mora, comunque non necessaria in ambito condominiale, sotto forma di sollecito formale dell'amministratore del condominio e/o dell'avvocato difensore della compagine ha anche l'effetto di porre il rischio dell'inadempimento in capo al debitore.

Come dire: ti ho avvisato, ti ho dato un termine, tu non hai pagato ed ecco che allora se poi lo fai dopo che ho depositato in cancelleria il ricorso per decreto ingiuntivo e prima della sua notifica, allora non potrai certo sottrarti a rifondermi anche quelle spese, che sono conseguenza immediata e diretta del tuo inadempimento.

Insomma il condomino è tenuto a pagare le spese legali, pur avendo saldato la sorte capitale, perché tale pagamento unito alla mancata contestazione del decreto rende quest'atto sicuramente inattuale ma non certo inesatto o illegittimo ab origine.

Con ciò si vuol dire che il giudice deve indagare chi aveva ragione o torto al sol fine di stabilire se il condomino deve o meno pagare anche le spese processuali e legali.

Decreto ingiuntivo condominiale, pagamento prima della notifica e spese legali

Discorso non diverso anzi maggiormente rafforzato, sia pur con delle specificazioni, per il caso di pagamento parziale.

In tal caso, infatti, residua in capo al creditore/condominio il diritto di vedere soddisfatta per intera la pretesa creditoria in relazione alla sorte capitale.

Egli dovrà avere cura di notificare l'atto d'ingiunzione ottenuto specificando che nelle more dell'emissione è avvenuto pagamento parziale della sorte capitale, così domandando il versamento della differenza, oltre chiaramente a tutte le spese liquidate dal giudice al momento della concessione del decreto.

Se il decreto ingiuntivo emesso è provvisoriamente esecutivo e si deve pagare l'imposta di registro, ad avviso dello scrivente anche questa va posta in capo al debitore che con la sua condotta ha creato il presupposto per l'applicazione della medesima.

Decreto ingiuntivo notificato al condòmino: quando si perfeziona la notifica?

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