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Opposizione al decreto ingiuntivo. Che cosa può contestare il condomino?

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il condomino può far valere solamente le cause di nullità della delibera.
Avv. Alessandro Gallucci 

Oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento degli oneri condominiali: qual è?

Si potrebbe liquidare la questione affermando semplicemente che oggetto del giudizio di opposizione è la pretesa del condominio.

Giusto? Sì, formalmente corretto, ma nella sostanza quali possono essere le contestazioni? Il merito delle difese fino a che punto può spingersi?

La questione, tutt'altro che banale, ha portato ad un contrasto giurisprudenziale che ha ritenuto necessario l'intervento delle Sezioni Unite.

Andiamo per gradi.

Decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali

Recita il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.:

"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi."

Che cosa vuol dire ciò?

In pratica una volta approvato il rendiconto (preventivo o consuntivo), se uno dei condomini si rende inadempiente, l'amministratore può promuovere un'azione legale ottenendo un titolo (il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) utile per iniziare un'azione esecutiva (leggasi pignoramento), qualora nonostante il precetto di pagamento il condomino moroso non abbia adempiuto.

Il decreto ingiuntivo, essendo un atto emesso inaudita altera parte (ossia senza contraddittorio), può essere contestato attraverso un'opposizione il cui obiettivo è quello di vederlo annullato o comunque ridimensionato nel suo ammontare. L'opposizione deve essere proposta entro un preciso termine, vale a dire entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

In questo contesto, pertanto, è lecito domandarsi: l'atto di opposizione incontra dei limiti di contestazione?

Contestazione ripartizione spese condominiali, alcune precisazioni

Oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il contrasto

Per spiegarci ancora meglio riprendiamo l'interrogativo che ci siamo posti nel titolo: che cosa può contestare il condomino al momento dell'opposizione al decreto ingiuntivo condominiale?

La risposta, che è poi conforme a quelle che sono rese da anni, ha visto un contrasto giurisprudenziale lungo diversi anni.

Da un lato un orientamento, più restrittivo, secondo il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poteva avere ad oggetto solamente la verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Un altro orientamento estendeva l'oggetto del giudizio anche ai casi di nullità della delibera. Se la nullità è un vizio che può essere fatto valere sempre e da chiunque, rilevabile anche d'ufficio, perché non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell'opposizione?

In questa situazione di contrasto l'elemento certo era che i vizi di annullabilità della delibera esulavano dall'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In soldoni non si poteva far valere l'omessa convocazione per non pagare quanto richiesto.

Oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la soluzione

La questione, come detto, è arrivata fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nell'aprile 2021, ha risolto il contrasto.

Questi i principi di diritto espressi:

. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione";

"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".

Per concludere, possiamo sintetizzare così: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il condomino può far valere solamente le cause di nullità della delibera, perché incidono sulla sua efficacia (una delibera nulla è come se non esistesse), e non quelle di annullabilità che, invece, riguardano solamente la sua validità (ossia la regolarità della decisione) a meno che ricevuta l'ingiunzione di pagamento egli non sia ancora in tempo per contestare i vizi comportanti annullabilità. In tal caso, però, lo strumento processuale per ottenere la valutazione non è quello dell'eccezione in sede di opposizione, ma della domanda riconvenzionale in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

È utile infine rammentare che l'eventuale assenza del piano di riparto può essere oggetto di opposizione nella misura in cui si miri a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, ma non certamente quale caso di revoca del decreto ingiuntivo per carenza di presupposti, posto che per la consolidata giurisprudenza la ripartizione è elemento utile all'esecutività del decreto non al suo ottenimento/emissione in generale (in tal senso, ad esempio, Cass. 21 novembre 2000 n. 15017).

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