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Opposizione a decreto ingiuntivo e oggetto del giudizio

Per il Tribunale di Roma ogni forma di invalidità della delibera condominiale è sottratta alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dott.ssa Lucia Izzo 
Mar 25, 2021

L'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera condominiale può formare oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre non sarà consentito accertare la validità intrinseca della delibera, in quanto ciò potrà essere fatto valere solo attraverso l'impugnazione di cui all'art. 1137 del codice civile.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 4538 del 15 marzo 2021 pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo elevata da una condomina a cui era stato ingiunto di versare al Condominio oltre novemila euro per omesso pagamento di oneri condominiali.

Nel caso esaminato, per paralizzare l'avversa domanda creditoria, l'attrice ha sollevato anche eccezioni inerenti la validità delle delibere fondanti i crediti e avanzato domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di alcune delle suddette delibere ritenute illegittimamente approvate.

Validità delibere assembleari in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Tuttavia, afferma il magistrato capitolino, "in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell'art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137 c.c., è consentito esaminare solo l'idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l'esistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera".

Non sarà, invece, possibile, estendere la valutazione a quei fatti consacrati nella delibera stessa, non esaminabili se non nell'alveo dello strumento esplicitamente accordato all'uopo dal legislatore, consacrato all'interno dell'art. 1137 c.c. e previsto chiaramente per evitare l'incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio.

Interesse quest'ultimo, teso a cristallizzare il dettato assembleare, ritenuto prevalente dall'ordinamento rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti al condominio (cfr. Cass. SS.UU. 4421/07).

In pratica, qualora si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati, è prevista una forte limitazione dell'ambito entro il quale all'ingiunto è consentito sollevare domande o eccezioni "proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall'introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell'ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi".

Qualora il partecipante debitore, rimosse dapprima le delibere, ritenga di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore, gli sarà consentito agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SS.UU. 4421/07 e Cass. 19519/05).

Da ciò discende altresì l'inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di impugnazione ex art. 1137 del codice civile.

Nel caso in esame, l'opponente ha avanzato motivi di doglianza avverso il decreto opposto solo al fine di paralizzare l'avversa domanda e il giudice non ritiene di poter valutare, in assenza di domanda specifica ex art. 1137 c.c., la legittimità delle delibere fondanti il credito posto che tutte le allegazioni risultano per l'appunto funzionali solo a paralizzare la pretesa creditoria e procedere così al loro eventuale annullamento/declaratoria di nullità.

Per il Tribunale, dunque, si deve solo prendere atto della loro efficacia e vincolatività e neppure si ritiene che, in presenza di uno specifico mezzo di impugnazione, i vizi delle delibere potranno essere valutati incidenter tantum (attesa anche l'autonomia dei giudizi), né sarà consentito il rilievo d'ufficio dell'eventuale nullità delle delibere.

Il contrasto giurisprudenziale e la rimessione alle Sezioni Unite

Sul punto, la sentenza ritiene doveroso menzionare il contrasto giurisprudenziale registrato sul punto, come dimostra l'ordinanza interlocutoria n. 24476/2019 con cui la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, quali differenze?

Il tutto ruota intorno al seguente interrogativo: se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (e non annullabilità), trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.

Da un lato, parte della giurisprudenza (Cass. n. 19832/2019 e 305/2016) propende per la rilevabilità della nullità della delibera, mentre secondo opposto orientamento (Cass. n. 21240/2019 e n. 3354/2016) ogni forma di invalidità della delibera sarebbe sottratta alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Ed è proprio a quest'ultimo filone che il Tribunale di Roma ritiene di aderire, negando la rilevabilità d'ufficio sul rilievo che "il presupposto del provvedimento monitorio richiesto dall'amministratore è soltanto l'efficacia esecutiva della delibera condominiale, così come oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è solo il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata dall'assemblea, mentre la nullità della delibera può essere oggetto del solo giudizio ex art. 1137 c.c da intendersi come giudizio sulla legittimità della delibera".

Diversamente opinando e consentendo in tale sede di poter rilevare d'ufficio la nullità delle delibere, "non si terrebbe in cale lo ius singularis previsto in materia che consente, nell'impianto normativo favorevole al condominio, di tutelare quelle necessarie certezze (negate laddove in ogni tempo si possa conseguire, a fronte di una richiesta ex art. 63 disp. att. c.c., la declaratoria d'ufficio di nullità di delibere di spesa approvate anche in tempi assai risalenti, attesa l'imprescrittibilità dell'azione, ma che di fatto hanno prodotto effetti) che costituiscono, come detto, il presupposto per un corretto funzionamento del condominio negli edifici e che trovano una particolare tutela del legislatore" (Cass. SS.UU. 4421/07).

Pertanto, nel caso in esame, non potendosi valutare, in assenza di domanda specifica ex art. 1137 c.c., la legittimità delle delibere fondanti il credito e procedere così al loro eventuale annullamento/declaratoria di nullità, si deve solo prendere atto della loro efficacia e vincolatività e si devono rigettare le dette eccezioni.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 15 marzo 2021 n. 4538
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