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Danni da infiltrazioni, come quantificarli?

Come quantificare i danni da infiltrazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Danni da infiltrazioni, la misura del danno

In tema di danni da infiltrazioni, qual è la misura del risarcimento che il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata può chiedere al custode della cosa dalla quale tale danno proviene?

La questione non è di poco conto, in quanto un'infiltrazione, apparentemente limitata in uno specifico punto di uno dei vani dell'abitazione, potrebbe causare un danno ben più ampio.

Come dire: non sempre la misura del risarcimento può essere limitata a mettere una pezza laddove il danno sia stato maggiore in termini sostanziali della puntuale individuazione della parte ammalorata.

La questione, che sovente crea litigi in quanto il danneggiante ritiene esagerate le richieste del danneggiato, è stata trattata in più occasioni dalla Corte di Cassazione.

Delle infiltrazioni la giurisprudenza s'è occupata in relazione alla norma applicabile in caso di fenomeni del genere (art. 2051 c.c.), della natura della responsabilità (oggettiva) e per l'appunto anche della misura del danno.

Danni da infiltrazioni, le norme e la giurisprudenza

Prima di entrare nel merito è utile ricordare, come già accennato appena sopra, che il caso di danno da infiltrazioni rappresenta una classica ipotesi di danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che recita:

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»

In pratica il custode del bene dal quale proviene il danno (e che non sia mero elemento di passaggio della causa stessa del nocumento, ad esempio il piano intermedio tra quello danneggiato e quello da cui proviene il danno stesso) è responsabile di tali danni a titolo di responsabilità obiettiva, ossia è sempre responsabile, eccezion fatta per le ipotesi di caso fortuito.

Concorso nelle cause di infiltrazioni: come funziona?

Per caso fortuito s'intende un evento imprevisto ed imprevedibile che interrompe il nesso di causalità tra bene e danno, rendendosi di per sé causa del fatto dannoso.

Tipico esempio di fatto del terzo è il comportamento negligente dello stesso danneggiato, il quale sia stato giudicato di per sé in grado di cagionarsi il danno.

Questa la conclusione cui, ormai da anni, giunge la Suprema Corte di Cassazione quando viene investita di cause aventi ad oggetto danni da infiltrazioni (cfr. tra le tante Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268).

Danni da infiltrazioni e misura del danno, il caso

Se c'è un danno da infiltrazioni, come va calcolata la somma da richiedersi?

Più specificamente: che cosa va considerato conseguenza del fenomeno infiltrativo e quindi danno risarcibile?

Al riguardo vale la pena menzionare, per chiarezza sull'argomento la sentenza n. 12920 resa dalla Suprema Corte di Cassazione mediante depositato in cancelleria il 23 giugno 2015.

Vediamo in che modo gli ermellini hanno affrontato l'argomento. Per farlo partiamo dal quesito e da un esempio.

Quesito: quale danno va risarcito?

Esempio: dall'appartamento di Tizio provengono infiltrazioni nell'appartamento sottostante, di proprietà di Caio. Quest'ultimo richiede al vicino di eliminare la causa dell'infiltrazione ed a titolo di risarcimento la somma di € 2.000,00.

Egli ritiene che l'intervento che dovrà eseguire non può essere limitato alla sola ritinteggiatura della parte danneggiata, ma al rifacimento della vernice di tutta la stanza.

Motivo? Era stata ritinteggiata da poco e la "pezza" consistente nella sistemazione della sola parte ove era apparsa la macchia sarebbe evidente.

Danni da infiltrazioni e misura del danno, la soluzione data dalla Cassazione

L'esempio è nella sostanza il riassunto della questione che ha portato alla sentenza della Cassazione n. 12920. Come ha concluso la Corte?

Secondo gli ermellini "il proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza delle infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso" (Cass. 23 giugno 2015 n. 12920).

Come dire: Tizio fa bene a chiedere 2.000,00 euro. Chiaramente laddove la stanza non fosse stata tinteggiata a nuovo ma fosse in stato non buono, il giudice non potrebbe non tenere conto di questa circostanza.

In sostanza se da un lato il danneggiato non può vedersi pregiudicato per gli effetti indiretti del danno da infiltrazione (ossia dover di nuovo dipingere l'intera stanza per non fare vedere la differenza), allo stesso modo il danneggiante non può sobbarcarsi il costo dei miglioramenti complessivi di cui il danneggiato di avvantaggerebbe dopo il danno stesso (cioè non si può addossare al danneggiante l'intero costo del miglioramento - leggasi rinnovo tinta delle pareti - che s'è deciso di eseguire in conseguenza delle infiltrazioni al fine di non fare notare la differenza).

Si tratta del così detto principio, di creazione dottrinario-giurisprudenziale della così detta compensatio lucri cum damno "in virtù del quale la quantificazione del danno risarcibile deve tener conto degli eventuali vantaggi per il danneggiato che traggono origine direttamente".

Liquidare il danno da infiltrazione senza fattura, è possibile?

Sentenza
Scarica Cass. 23 giugno 2015 n. 12920
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